Notiziario n. 80 del 8 giugno 2026

La sicurezza antincendio negli stabili degli uffici del Ministero dell’Interno

Le Prefetture: “un calendario perenne che non ha bisogno di ricarica, solo di qualche manutenzione periodica.”

Nell’introduzione al volume La storia d’Italia nei palazzi del Governo (Electa), l’allora Ministro dell’Interno Claudio Scajola definisce le sedi delle Prefetture come “luoghi che hanno fermato il tempo ma continuano a segnare il tempo, che danno certezze alle quotidiane incertezze… sono un calendario perenne che non ha bisogno di ricarica, solo di qualche manutenzione periodica.”

Tra le manutenzioni periodiche, in termini meno aulici di quelli usati dal Ministro Scajola, rientra la SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), adempimento obbligatorio disciplinato dal D.P.R. 151/2011 per l’avvio o la modifica di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La SCIA deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco.

La SCIA non ha scadenza, ma le attività sono tenute a rinnovare periodicamente la conformità antincendio. Il rinnovo, di norma, deve essere richiesto ogni 5 anni (o ogni 10 anni per specifiche attività a rischio molto basso) entro tre mesi dalla scadenza; in caso contrario, occorre presentare una nuova richiesta di autorizzazione, con costi sensibilmente superiori rispetto al semplice rinnovo e relativo danno erariale.

In sintesi, tra le attività individuate dal citato D.P.R. 151 e sovrapponibili alle realtà delle sedi periferiche del Ministero dell’Interno, rientrano le centrali termiche, gli archivi con elevato carico di materiale combustibile, i gruppi elettrogeni, gli immobili sottoposti a tutela con archivi e biblioteche aperti al pubblico, nonché i plessi caratterizzati da una determinata affluenza di persone o da rilevanti superfici o altezze di gronda.

il mancato possesso della conformità antincendio in continuità di esercizio, di norma, determina la temporanea interruzione dell’attività o l’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011 con il possibile controllo da parte dei VVF della visita tecnica ai sensi dell‘art.19 del d.lgs. 139/2006, si richiama a tal riguardo la circolare 1640/2024 del 01/02/2024 del Dipartimento dei VVF.

Richiamando le parole del Ministro Scajola quali quotidiane incertezze hanno vissuto i colleghi degli uffici negli episodi di seguito riportati:

02/04/2015 Verona, incendio dei solai dell’edificio ospitante l’Ufficio patenti, intervento dei Vigili del Fuoco e sgombero del palazzo.

15/11/2021 Treviso, incendio di una stampante e delle risme di carta presso la Prefettura, con intervento dei Vigili del Fuoco e sgombero del palazzo.

2024 Trieste, due principi d’incendio presso la Prefettura di Trieste, un surriscaldamento di un’unità di continuità della sala server e un principio d’incendio di una cabina di alimentazione presso il centralino la Prefettura con intervento dei Vigili del Fuoco.

02/2026 Verona, incendio presso gli uffici della Questura e della Polizia Stradale in lungadige Galtarossa, intervento di Vigili del Fuoco e sgombero del palazzo.

09/04/2026 Brescia, incendio di una cabina di alimentazione elettrica nel palazzo ospitante la Provincia e la Prefettura, intervento dei Vigili del Fuoco e sgombero del palazzo.

La circolare Prot. n. 5238 Roma, 24 ottobre 2011 4122/32Q1 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile riporta quanto segue:

  • Il Ministero dell’Interno ha una missione istituzionale fondamentale: garantire la sicurezza della collettività, con particolare rilievo alla prevenzione incendi, che è centrale per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • La competenza esclusiva sulla prevenzione incendi è affidata al Ministero dell’Interno, che la esercita tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Questa competenza è stata confermata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che integrano e correggono il precedente.
  • Il Ministero svolge sia il ruolo di controllo e vigilanza sull’applicazione delle norme, sia quello di offrire competenze tecniche e professionali a lavoratori e imprese, coniugando sviluppo economico e sicurezza.
  • È necessario promuovere sinergie tra soggetti pubblici (statuali e locali), imprenditoria e rappresentanze dei lavoratori, in coerenza con il principio costituzionale della leale collaborazione.
  • La prevenzione incendi si inserisce nel quadro più ampio della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo vari soggetti istituzionali con attività di vigilanza e controllo.
  • Le Prefetture, le Direzioni regionali/interregionali e i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco sono direttamente coinvolti nell’applicazione della normativa.
  • La gravità degli incidenti sul lavoro richiede un rinnovato impulso e collaborazione tra tutte le componenti coinvolte per garantire i più alti livelli di sicurezza.
  • I Prefetti hanno il compito di raccordo e stimolo tra istituzioni, imprese e privati per un maggiore impegno operativo nella prevenzione incendi.
  • I Prefetti dei capoluoghi di regione, insieme ai Prefetti delle altre province, devono coordinarsi con i Comitati regionali di coordinamento per definire linee di collaborazione e coordinamento delle attività di vigilanza e controllo.
  • Sulla base di queste intese regionali, i Prefetti e i Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco possono sviluppare ulteriori accordi operativi a livello territoriale.
  • Il Capo del Corpo Nazionale emana direttive operative ai Comandanti provinciali, definendo aspetti tecnici e procedurali per la vigilanza e il controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • I Prefetti sono responsabili della sicurezza della collettività sul territorio e possono essere chiamati ad adottare provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di violazioni, valutando di volta in volta gli interessi pubblici coinvolti.
  • Il potere di sospensione del Prefetto è discrezionale e deve bilanciare sicurezza, occupazione, diritto allo studio e coesione sociale.
  • La comunicazione dei risultati dei controlli da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco al Prefetto è obbligatoria, e in alcune circostanze può portare alla sospensione dell’attività.
  • Il quadro normativo e i principi espressi dal Consiglio di Stato e dalle circolari ministeriali restano validi e coerenti con i valori costituzionali.

Quanti uffici del Ministero dell’Interno si trovano nella stessa situazione della Prefettura di Trieste, con tre SCIA antincendio scadute dal settembre 2023 e con il plesso del CAPI della medesima località privo della necessaria SCIA antincendio? E quali sono, in tale contesto, i compiti dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di quella Prefettura, considerato che nel caso specifico tali incarichi sono affidati da anni a funzionari dei Vigili del Fuoco?

LA “SICUREZZA” DEL LUNEDÌ a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro


La “Sicurezza” del Lunedì a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro
dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.

Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:

Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;

Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.

In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.

Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.

Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.

Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026, che riporta una panoramica sulla sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno e informa della richiesta della FLP al Ministro dell’Interno per eliminare lo scudo penale per i prefetti.

Notiziario n. 70 del 18 maggio 2026, che richiama le funzioni di  vigilanza dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno e con il quale si chiede di conoscere:

  1. il numero e la tipologia delle contravvenzioni o sanzioni amministrative elevate negli ultimi tre anni presso gli Uffici del Ministero dell’Interno, nonché il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nello stesso ambito dai soggetti competenti (RLS).
  2. l’ammontare delle sanzioni poste a carico dello Stato, nel medesimo triennio, a seguito dell’attività contravvenzionale dell’Ufficio Centrale Ispettivo.

Notiziario n. 76 del 25 maggio 2026, che che riporta una panoramica sulla sorveglianza sanitaria: un obbligo per il datore di lavoro nonché un dovere per il lavoratore, qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzi la presenza di rischi specifici.

Notiziario n. 78 del 1 giugno 2026, che riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riportate nell’Articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008.