L’obbligo riguarderà tutti i dipendenti pubblici e dirigenti che gestiscono risorse pubbliche.
Tale obbligo, che consiste nel dover stipulare una polizza assicurativa privata per la responsabilità per colpa grave, è a carico dei dipendenti pubblici e dirigenti che gestiscono risorse pubbliche ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
Origine e Riferimenti Normativi
La misura è stata introdotta dall’articolo 1 della Legge n. 1/2026. Successivamente, il Decreto Milleproroghe (convertito nella Legge n. 26/2026) ha posticipato al 1° gennaio 2027 l’avvio definitivo di tale obbligo.
Caratteristiche Principali
A Carico del dipendente: La polizza deve essere stipulata e pagata direttamente dal lavoratore a tutela del proprio patrimonio.
Perimetro di applicazione: Riguarda chiunque assuma incarichi formali che comportano la gestione di fondi e risorse pubbliche (sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti).
Liticonsorte necessario: Durante i procedimenti della Corte dei Conti, la compagnia assicurativa diventa litisconsorte necessario. Ciò significa che deve essere obbligatoriamente chiamata in causa (dal giudice o dall’assicurato) per coprire il danno da colpa grave.
Cosa succede ora
Per prepararsi alla scadenza, molte sigle sindacali e ordini professionali stanno fornendo aggiornamenti, come indicato in un focus della FLP, per analizzare quali profili saranno effettivamente inclusi
La polizza assicurativa FLP, comprende 3 linee di protezione:
Responsabilità civile patrimoniale, per tutte le funzioni permanentemente o temporaneamente ricoperte dall’iscritto nell’ambito della sua attività professionale, per danni a terzi, all’Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in generale, fino al massimale per singolo iscritto di € 1.000.000, senza alcuna franchigia. La copertura assicurativa si estende ai 5 anni precedenti la decorrenza della polizza ed ai 10 anni successivi alla cessazione dall’attività lavorativa, a condizione che sia mantenuta la continuità di iscrizione alla Federazione (da dipendente o da pensionato). La copertura include le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto delle decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Tutela legale in ogni procedimento civile, penale, amministrativo o disciplinareper fatti connessi con l’esercizio delle funzioni ricoperte dall’iscritto, fino al massimale di € 60.000 per anno assicurativo per singolo iscritto, senza alcuna franchigia, con il limite di € 30.000 per singola vertenza. La copertura assicurativa si estende ai 3 anni precedenti la decorrenza della polizza e ai 3 anni successivi alla cessazione dall’attività lavorativa, a condizione che sia mantenuta la continuità di iscrizione alla Federazione (da dipendente o da pensionato). In caso di richiesta all’Amministrazione di rimborso delle spese legali (art. 18 Legge n. 135/97), è garantito il rimborso della quota di spese eventualmente rimasta a carico dell’assicurato perché non ritenuta congrua dall’Avvocatura dello Stato.
Infortunio causante morte o invalidità permanente maggiore del 5% (se l’infortunio è occorso all’interno dell’Ente) oppure maggiore del 10% (se l’infortunio è occorso all’esterno dell’ente) a seguito di fatti connessi con l’esercizio delle funzioni ricoperte dall’iscritto, con massimali, rispettivamente di € 50.000 (caso morte) e di € 100.000 (caso invalidità permanente).
Giova ricordare che la FLP, nel 2015, è stato il primo sindacato a stipulare una polizza assicurativa in favore di tutti i propri iscritti, comprendendo nella quota associativa anche il premio dell’assicurazione.
Tale iniziativa fu fortemente criticata da tutte quelle organizzazioni sindacali che, oltre a percepire le quote associative, invitavano i lavoratori iscritti a stipulare polizze assicurative individuali in convenzione, per poi riscuotere un introito economico derivante dalla percentuale di sconto applicata agli stessi lavoratori.
Nonostante la trasparenza e l’evidenza dei vantaggi assicurativi della polizza stipulata da FLP, fummo all’epoca etichettati come “Truffaldini”… per poi essere (negli anni successivi) emulati dalle stesse organizzazioni sindacali.

