Notiziario n. 85 del 15 giugno 2026

Il Piano Evacuazione ed Emergenza


Il Piano di Evacuazione ed Emergenza è un documento operativo che indica le azioni da seguire in caso di eventi critici, con l’obiettivo di proteggere la salute delle persone e ridurre i danni.


La sua redazione non è sempre obbligatoria, ma è prevista dalla legge nei seguenti casi (praticamente in tutti gli Uffici del Ministero dell’Interno):

  • aziende con almeno 10 lavoratori;
  • attività aperte al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente;
  • imprese soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2021.

Un piano di emergenza efficace deve essere adattato alla struttura dell’edificio e ai rischi specifici dell’attività. Deve includere almeno i seguenti contenuti:

1. Organizzazione e ruoli

  • Individuazione del Coordinatore dell’Emergenza.
  • Elenco degli addetti antincendio e all’evacuazione.
  • Assegnazione dei compiti a ciascun membro del personale durante l’emergenza.

2. Procedure operative (Le 4 fasi)

  • Allertamento: modalità di individuazione del pericolo e di diffusione dell’allarme a tutti i presenti.
  • Valutazione: verifica immediata della gravità del pericolo da parte dei coordinatori.
  • Evacuazione: istruzioni per lasciare i locali in modo ordinato seguendo i percorsi stabiliti.
  • Chiamata ai soccorsi: procedura per contattare i servizi esterni, come Vigili del Fuoco e 112, comunicando le informazioni essenziali.

3. Presidi di sicurezza e planimetrie

  • Descrizione dei mezzi di estinzione, come estintori e idranti, e dei sistemi di allarme.
  • Planimetrie d’emergenza esposte nei corridoi, con indicazione “Voi siete qui”, vie di fuga, uscite di sicurezza e posizione dei presidi antincendio.
  • Indicazione del Punto di Raccolta, area esterna sicura in cui verificare la presenza di tutte le persone evacuate.

4. Assistenza alle persone vulnerabili

  • Misure dedicate all’evacuazione assistita di persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza o visitatori occasionali non formati.

Obbligo di formazione ed esercitazioni

Il piano è efficace solo se comunicato al personale e periodicamente verificato. Il Datore di Lavoro, responsabile della sua redazione, deve informare tutti i dipendenti sui contenuti e organizzare almeno una prova di evacuazione all’anno. L’esercitazione serve a verificare i tempi di uscita, l’efficacia dei segnali e la prontezza del personale.

La designazione delle figure previste dal D.lgs. 81/08 è un obbligo del Datore di Lavoro, come stabilito dall’art. 18 dello stesso decreto. Tra questi obblighi rientra anche la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, richiamata dall’art. 17.

La frequente affermazione dei datori di lavoro degli uffici del Ministero dell’Interno “non abbiamo personale formato” deve essere considerata, alla luce della normativa, come una autodichiarazione di inadempimento e come tale passibile di sanzione.

L’art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico, salvo giustificato motivo. Gli stessi devono ricevere adeguata formazione, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature necessarie, in relazione alle dimensioni e ai rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

La formazione obbligatoria per i profili previsti dalla normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro verrà trattata in un prossimo notiziario.

 

LA “SICUREZZA” DEL LUNEDÌ a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro


La “Sicurezza” del Lunedì a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro
dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.

Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:

Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;

Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.

In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.

Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.

Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.

Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026, che riporta una panoramica sulla sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno e informa della richiesta della FLP al Ministro dell’Interno per eliminare lo scudo penale per i prefetti.

Notiziario n. 70 del 18 maggio 2026, che richiama le funzioni di  vigilanza dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno e con il quale si chiede di conoscere:

  1. il numero e la tipologia delle contravvenzioni o sanzioni amministrative elevate negli ultimi tre anni presso gli Uffici del Ministero dell’Interno, nonché il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nello stesso ambito dai soggetti competenti (RLS).
  2. l’ammontare delle sanzioni poste a carico dello Stato, nel medesimo triennio, a seguito dell’attività contravvenzionale dell’Ufficio Centrale Ispettivo.

Notiziario n. 76 del 25 maggio 2026, che che riporta una panoramica sulla sorveglianza sanitaria: un obbligo per il datore di lavoro nonché un dovere per il lavoratore, qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzi la presenza di rischi specifici.

Notiziario n. 78 del 1 giugno 2026, che riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riportate nell’Articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008.

Notiziario n. 80 del 8 giugno 2026, che evidenzia le lacune riguardanti la sicurezza antincendio negli stabili degli uffici del Ministero dell’Interno, a causa delle quali in alcuni uffici si sono verificati degli incendi.