Articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008
L’articolo 15, comma 1 del d. lgs. 81/2008 riassume le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Il comma 2 dello stesso art. 15 stabilisce la gratuità delle predette misure:
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Qualsiasi adempimento derivante dalle richiamate misure deve essere considerato svolto in orario di servizio o straordinario pagato e nessuna eventuale spesa di viaggio o missione deve gravare sui dipendenti.
Si invitano i colleghi a segnalare alla scrivente O.S. (all’indirizzo mail interno@flp.it) la mancata osservanza delle norme richiamate o a contattare il nostro Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul lavoro per ogni utile informazione.
LA “SICUREZZA” DEL LUNEDÌ a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro
La “Sicurezza” del Lunedì a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro
dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.
Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:
Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;
Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.
In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.
Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.
Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.
Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026, che riporta una panoramica sulla sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno e informa della richiesta della FLP al Ministro dell’Interno per eliminare lo scudo penale per i prefetti.
Notiziario n. 70 del 18 maggio 2026, che richiama le funzioni di vigilanza dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno e con il quale si chiede di conoscere:
- il numero e la tipologia delle contravvenzioni o sanzioni amministrative elevate negli ultimi tre anni presso gli Uffici del Ministero dell’Interno, nonché il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nello stesso ambito dai soggetti competenti (RLS).
- l’ammontare delle sanzioni poste a carico dello Stato, nel medesimo triennio, a seguito dell’attività contravvenzionale dell’Ufficio Centrale Ispettivo.
Notiziario n. 76 del 25 maggio 2026, che che riporta una panoramica sulla sorveglianza sanitaria: un obbligo per il datore di lavoro nonché un dovere per il lavoratore, qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzi la presenza di rischi specifici.
