Notiziario n. 111 del 3 novembre 2025
Avvio procedura di mobilità ex lege n. 104/1992
per i funzionari delle Commissioni/Sezioni territoriali e per i funzionari assunti ai sensi dell’articolo 12, del decreto legge n. 13 del 2017 convertito dalla legge 13 aprile 2017 n. 46 in servizio presso altri Uffici
Con un Circolare pervenuta in data 31 ottobre 2025 l’Amministrazione ha avviato la procedura di mobilità ai sensi della legge n. 104/1992 per i funzionari in servizio presso le Commissioni/Sezioni territoriali e per i funzionari assunti ai sensi dell’articolo 12, del decreto legge n. 13 del 2017 convertito dalla legge 13 aprile 2017 n. 46 in servizio presso altri Uffici, con la quale si precisa che a decorrere dal 12 novembre 2025, sarà dato corso alla procedura di mobilità riservata al personale indicato in oggetto titolare dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;
A tal riguardo su indicazione della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo d’intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione sono state individuate le sedi in uscita e le sedi in entrata presso la C.N.A. e le Commissioni e Sezioni Territoriali (Allegato 1).
a) Presentazione delle domande
I dipendenti interessati dovranno presentare la propria istanza attraverso apposita piattaforma online che consente di indicare, in ordine di preferenza, le sedi disponibili per la mobilità.
I dipendenti interessati potranno accedere alla piattaforma attraverso il portale intrapersciv.interno.it nell’area riservata della intranet, autenticandosi tramite le proprie credenziali account DPP ed inserendo il numero di matricola e la password di accesso al computer.
Si consiglia, al riguardo l’utilizzo dei seguenti programmi di navigazione in rete:
Microsoft Edge versione 105.x o successive versioni;
Google Chrome versione 105.x o successive versioni;
Mozilla Firefox versione 104.x o successive versioni.
Qualora si dovessero riscontrare problemi di accesso alla piattaforma informatica si suggerisce di svuotare i cookie.
Le domande di trasferimento dovranno essere presentate anche da coloro che risultano già presenti negli elenchi delle disponibilità al trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, visualizzabili nell’area riservata della intranet dipartimentale suindicata.
Si precisa, inoltre, che verranno prese in esame esclusivamente le istanze di trasferimento presentate dai dipendenti titolari dei benefici di cui alla legge n 104/1992 per le sedi collocate in un raggio al massimo di 150 chilometri di distanza dalla residenza/domicilio dell’assistito. Per i titolari di benefici di cui alla legge n. 104/92 per se stessi non si terrà conto di alcun limite chilometrico.
Alle domande così presentate, nel caso di titolarità dei benefici per se stessi, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione così ripartita:
- il verbale in corso di validità convalidato dall’INPS o il decreto di omologa, in caso di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992. Nel caso in cui il decreto di omologa rinvia alla consulenza tecnica, dovrà essere sempre allegata anche quest’ultima documentazione.
- il verbale in corso di validità convalidato dall’INPS o il decreto di omologa, in caso di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, deve sempre essere congiuntamente corredato da altro verbale INPS attestante l’invalidità civile superiore ai 2/3 (67%). Nel caso in cui lo stato di disabilità risulti dalla consulenza tecnica, a cui il decreto di omologa rinvia, dovrà essere sempre allegata anche quest’ultima documentazione insieme al verbale, in corso di validità, convalidato dall’INPS attestante l’invalidità civile superiore ai 2/3 (67%).
Nel caso di titolarità dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 per assistere un familiare disabile dovrà essere obbligatoriamente presentata la seguente documentazione:
- il verbale in corso di validità convalidato dall’INPS o il decreto di omologa, in caso di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Nel caso in cui lo stato di disabilità grave risulti dalla consulenza tecnica a cui il decreto di omologa rinvia, dovrà essere allegata anche quest’ultima documentazione.
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge, alla parte di un’unione civile o al convivente di fatto, il dipendente dovrà allegare apposita ed obbligatoria documentazione del datore di lavoro che attesti l’intrasferibilità del coniuge.
Al fine di accelerare le attività di verifica della documentazione prodotta, è necessario trasmettere anche le certificazioni ACI attestanti la distanza tra le sedi richieste e la residenza/domicilio dell’assistito, che non dovrà essere superiore a 150 chilometri.
Per il calcolo della distanza chilometrica, si dovrà tener conto del servizio on-line offerto dall’ACI sul sito www.aci.it escludendo il mezzo aereo e scegliendo l’opzione “itinerario più breve”; il servizio è gratuito e consente di ricevere la relativa attestazione.
Nel caso di scelta di una sede posta in un comune coincidente con il domicilio della persona da assistere, non occorrerà produrre la certificazione ACI.
Le domande di trasferimento devono essere presentate attraverso la piattaforma informatica entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dall’apertura della procedura (12 novembre 2025), al termine dei quali verrà inviata per mail apposita ricevuta.
b) Operazioni successive
Decorso il predetto termine dei 10 giorni, l’Amministrazione procede alla validazione della titolarità dei benefici di cui alla legge n.104/1992 e successivamente provvede a pubblicare i nominativi dei dipendenti utilmente collocati nell’elenco dei trasferibili.
Della pubblicazione di tale elenco, verrà data comunicazione con circolare informativa, da notificare al personale interessato a cura degli uffici di appartenenza, e con avviso pubblicato nell’apposita “Sezione Mobilità della Intranet”.
La circolare emanata dall’amministrazione, con la quale viene comunicata la possibilità di visualizzare l’elenco dei partecipanti, costituisce notifica a tutto il personale interessato.
L’elenco può essere oggetto di richieste di rettifica sulla base di documentate ragioni, nei 10 giorni successivi alla sua pubblicazione. Le istanze di rettifica presentate da ciascun dipendente dovranno essere inviate all’indirizzo pec: risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it
Esaminate le citate richieste entro i successivi 15 giorni, l’Amministrazione procederà a pubblicare la graduatoria dei dipendenti trasferiti nel portale intrapersciv.interno.it nell’area riservata “Sezione Mobilità della Intranet – Area riservata” ai funzionari beneficiari della legge 104/1992 appartenenti al circuito asilo, dandone comunicazione agli uffici per la successiva notifica agli stessi.
Si soggiunge, infine, che i trasferimenti sono subordinati all’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge all’atto dell’assunzione in servizio presso la nuova sede.
Per quanto non indicato nel bando, si rimanda alle disposizioni del Regolamento di mobilità, già diramato, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del medesimo documento, con esclusione di quanto stabilito dal successivo articolo 10, alla cui applicazione si procederà a breve con distinta procedura.
c) Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza di natura tecnica potranno essere inoltrate, indicando nell’oggetto nome, cognome, profilo, procedura di mobilità ai sensi della legge 104/92, alla seguente mail: assistenza.mobilita@interno.it
Il servizio di assistenza tecnica sarà disponibile, a far data dal 12 novembre 2025, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno
