Notiziario n. 130 del 28 novembre 2025

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Modalità di svolgimento e di verbalizzazione della valutazione intermedia


In esito ad una specifica richiesta sindacale volta ad ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento e di verbalizzazione della valutazione intermedia della performance individuale, l’Ufficio V – Valutazione del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con nota prot. 20418 del 27 novembre 2025, ha fornito i seguenti chiarimenti:

“Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvato con DM in data 28 novembre 2019, nel prevedere – al punto 3.2.4 – che “il valutatore effettua verifiche intermedie mediante colloquio (da verbalizzare e trattenere agli atti)”, non prescrive alcun tipo di formalità né in ordine alle modalità di svolgimento del colloquio né con riferimento alla relativa verbalizzazione. 

Può dunque ritenersi applicabile il principio generale della libertà della forma della documentazione dalla quale possa trarsi la verificabilità dell’atto o dei fatti avvenuti, salvo il raggiungimento dello scopo che il compimento dell’atto o del fatto intende perseguire. 

Considerato pertanto che, nel caso specifico, il verbale ha la finalità di attestare il compimento del colloquio tra valutatore e valutato, appare conforme alle indicazioni del vigente Sistema anche il verbale recante la sola sottoscrizione del valutatore-verbalizzante, al quale le prescrizioni del SMVP richiedono soltanto di conservare agli atti il verbale medesimo, al fine di rendere verificabili le attività svolte e i fatti accaduti ivi attestati. 

D’altro canto, qualora intenda contestare la regolarità della procedura – lamentando l’omesso svolgimento della verifica intermedia ovvero l’omessa verbalizzazione del relativo colloquio – il valutato ha facoltà di proporre le proprie osservazioni scritte al valutatore di seconda istanza e, successivamente, al Consiglio di Conciliazione, eventualmente anche accedendo agli atti del procedimento (artt. 22 e ss, legge n. 241/1990) al fine di verificarne la conformità alle indicazioni del SMVP. 

A tal proposito, è altresì opportuno rammentare che lo stesso Consiglio di Conciliazione, prima di procedere all’audizione delle parti, compie un’autonoma attività istruttoria finalizzata ad acquisire – tra gli altri documenti – pure i verbali relativi ai colloqui intermedi (punto 3.2.5) a maggior tutela del valutato, anche a fronte dell’inerzia del medesimo o di eventuali omissioni del valutatore. 

Tanto premesso – specie nelle ipotesi in cui il valutatore, all’atto della verifica intermedia o comunque in sede di colloquio, rilevi circostanze ostative al raggiungimento degli obiettivi ovvero la necessità di adottare eventuali correttivi dei target assegnati – appare opportuno che, agli atti, risulti l’attestazione della conoscenza da parte del valutato delle dichiarazioni e dei fatti riportati nel verbale. 

A tal fine, risultano in essere prassi differenti, adottate da Uffici centrali e territoriali, che si sostanziano nella successiva comunicazione o notifica del verbale di verifica intermedia al valutato ovvero nella contestuale sottoscrizione del verbale medesimo “per presa visione” da parte del valutato. 

Fermo restando quanto fin qui rappresentato, si soggiunge che, in sede di recepimento delle osservazioni sindacali formulate con riguardo allo schema del nuovo SMVP – già sottoposto all’attenzione del Sig. Ministro – si è provveduto, tra l’altro, all’aggiornamento delle disposizioni relative alle valutazioni intermedie, anche mediante l’elaborazione di uno specifico modello da utilizzarsi ai fini della verbalizzazione dei colloqui intercorsi tra valutatore e valutato”.


A cura del Coordinamento NazionaleFLP Interno


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