Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026

La sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno 


La FLP chiede al Ministro dell’Interno l’eliminazione dello scudo penale per i prefetti

La FLP, con una lettera inviata oggi al Ministro dell’Interno ha chiesto l’immediata modifica del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 novembre 2023 (Disposizioni relative all’individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. – GU n. 138 del 14/06/2024) con l’abrogazione dell’art. 4, il quale stabilisce che: ”Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni  vigenti  in tema di sicurezza e  salute dei  lavoratori nei luoghi di  lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero  dell’Interno, fatta salva ogni rivalsa dell’amministrazione nei  confronti  degli  interessati  ove  risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il  dolo  o  la  colpa grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o  dei loro delegati.”
Il benessere e la sicurezza sul lavoro stanno sempre più assumendo rilievo e sono diventate anche delle componenti di attrattività dell’impiego, in tal senso va riconosciuto il ruolo di promozione e controllo svolto dalle istituzioni prefettizie presso la società civile.

Viene però da chiedersi come mai la stessa attenzione e proattività non vengono dedicate anche all’interno degli uffici del Ministero dell’Interno?

Le violazioni sulla sicurezza del lavoro sono punite con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda, entrambe rivestono carattere di natura penale e comportano l’iscrizione nel casellario giudiziario.

Il Ministero dell’Interno, un unicum nel panorama giuridico nazionale.

Come sopra riportato, l’art. 4 del Decreto del Ministro dell’Interno 7 novembre 2023 costituisce una sorta di scudo penale per i prefetti che all’interno delle prefetture sono inottemperanti alle disposizioni richiamate nel il D.Lgs. 81/2008.

1. La Natura Personale della Responsabilità Penale.

L’Art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”.

  • L’ammenda è una pena dettata dal codice penale: serve a punire chi ha commesso l’illecito e a indurlo ad astenersi dal ripeterlo (funzione rieducativa e deterrente).
  • Se l’ente pubblico (il Ministero) paga l’ammenda, la sanzione perde la sua natura di “pena” per il trasgressore e diventa un semplice costo di esercizio per lo Stato.

2. Contrasto con il D.Lgs. 81/2008 (Fonte Primaria).

Il Testo Unico sulla Sicurezza non prevede che l’amministrazione possa sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento delle sanzioni penali.

  • Un decreto ministeriale non può modificare il meccanismo sanzionatorio di una legge.
  • Il fatto che il Ministero “anticipi” i soldi per poi rivalersi, solo in caso di dolo o colpa grave, crea una protezione che la legge primaria non concede ai datori di lavoro privati.

3. Violazione del Principio di Uguaglianza (Art. 3 Cost.).

Questo articolo crea una disparità ingiustificabile tra,

  • Datore di lavoro Privato: deve pagare l’ammenda di tasca propria immediatamente, pena la conversione in arresto.
  • Datore di lavoro Pubblico (Min. Interno): vede l’ammenda pagata dalle tasse dei cittadini (stato di previsione della spesa… a proposito “in quale capitolo di spesa?”), rischiando di dover restituire i soldi solo dopo un lungo accertamento su dolo o colpa grave.

4. Il Rischio di Danno Erariale.

Pagare sanzioni penali con soldi pubblici per colpe individuali configura un potenziale danno erariale. La Corte dei Conti ha più volte ribadito che le sanzioni pecuniarie inflitte a dirigenti per violazioni di legge non possono essere poste a carico dell’ente pubblico.

In sintesi: Quell’Articolo 4 appare come un tentativo di “scudare” i dirigenti del Ministero, ma è tecnicamente disapplicabile da un giudice o impugnabile davanti al TAR, poiché una fonte secondaria non può neutralizzare l’afflittività di una sanzione penale stabilita dalla legge.

La giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti stabilisce che il pagamento da parte di un ente pubblico di sanzioni pecuniarie (amministrative o penali), inflitte personalmente ai propri dirigenti, configura un danno erariale.

  • Intrasmissibilità della pena: La sanzione penale ha lo scopo di colpire il patrimonio del trasgressore per dissuaderlo dal reiterare il reato. Se l’ente paga, la sanzione perde efficacia e l’erario subisce un impoverimento ingiustificato.
  • Il limite della colpa grave: L’Art. 4 del DM prevede la rivalsa solo per dolo o colpa grave. Tuttavia, la Corte dei Conti ha spesso ribadito che la violazione di norme di legge chiare (come quelle del D.Lgs. 81/2008) integra di per sé la colpa grave, rendendo la protezione del decreto puramente illusoria per il dirigente.

Il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che i regolamenti ministeriali non possono contenere clausole di “manleva” (esenzione da responsabilità) che contrastino con il principio di legalità e di personalità della responsabilità penale.

Ulteriori punti di debolezza del decreto ministeriale

  • Natura “transitoria”: Il decreto definisce l’imputazione della spesa allo Stato come “transitoria”, un termine vago che non sana l’illegittimità del pagamento iniziale con soldi pubblici per un reato personale. Merita ricordare che tale transitorietà dura dall’entrata in vigore della legge 626 del 19 settembre 1994.
  • Mancanza di copertura legislativa: Non esiste una norma di rango primario (legge) che autorizzi il Ministero dell’Interno a farsi carico delle sanzioni penali dei propri dirigenti. Senza questa base, l’Art. 4 è una fonte normativa secondaria in contrasto con la norma primaria.

Per quanto riassunto la norma è in rotta di collisione con i principi di buon andamento e legalità della Pubblica Amministrazione.

Quali organi di controllo hanno permesso l’approvazione di un tale decreto?


Scarica la lettera inviata dalla FLP al Ministro dell’Interno


La “Sicurezza” del Lunedì a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro

dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.

Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:

Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;

Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.
In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.

Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.

Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.