Notiziario n. 75 del 22 maggio 2026

Criteri per le Progressioni Verticali tra le Aree anno 2026

Esito della riunione del Tavolo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2026

Si è tenuta lo scorso 20 maggio 2026 la riunione di confronto del Tavolo Sindacale Nazionale sui Criteri per le Progressioni Verticali tra le Aree anno 2026, in merito alle quali lo scorso 12 maggio l’Amministrazione aveva fatto pervenire alle organizzazioni sindacali la sua proposta.

Le progressioni verticali tra le aree previste per l’anno 2006 erano già state quantificate nel piano triennale dei fabbisogni 2025-2027.

Esse avvengono in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, in base a quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (Termine modificato dall’art. 19 del CCNL 2022-2024).

La novità, rispetto alle progressioni verticali tra le aree effettuate lo scorso anno, è che quelle di quest’anno dovranno essere effettuate utilizzando il 50% delle risorse assunzionali disponibili.

Per quanto riguarda i POSTI A DISPOSIZIONE:

A) Per i passaggi dall’area degli assistenti all’area dei funzionari, togliendo 1 posto da riservare agli Uffici che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano, il restante contingente di 164 posti è così ripartito tra Famiglie professionali e profili di ruolo:

Fam. prof. amministrativa e della comunicazione: funzionario amministrativo, 82 posti;
Fam. prof. economico- statistica: funzionario economico 57 posti; funzionario statistico, 5 posti;
Fam. prof, tecnico-informatica: funzionario informatico, 17 posti;
Fam. prof. delle professionalità socio-assistenziali, culturali, linguistiche: funzionario linguistico, 3 posti.

B) Per i passaggi dall’area degli operatori all’area degli assistenti, nessun posto è stato destinato ai passaggi del personale che presta servizio negli Uffici che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano.

Pertanto, il contingente di 35 posti è così ripartito tra Famiglie professionali e profili di ruolo:

Fam. prof. amministrativa e della comunicazione: assistente amministrativo, 22 posti;

Fam. prof. tecnico-informatica: assistente tecnico 5 posti; assistente informatico, 5 posti; assistente agli equini, 3 posti.

I criteri che sono stati proposti per valutare le candidature sono i seguenti:

a) esperienza maturata nell’area di provenienza, fino a 30 punti;
b) titolo di studio, fino a 25 punti;
c) competenze professionali, fino a 45 punti.

a) Esperienza maturata nell’area di provenienza

Il punteggio dell’esperienza maturata è attribuito in base al numero di anni di servizio, anche a tempo determinato, con formale ed effettivo inquadramento nell’area di appartenenza. È attribuito 1 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di 30 punti.

Si considera l’anzianità maturata presso l’Amministrazione civile dell’interno o altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data di scadenza della procedura.

PASSAGGI DALL’AREA DEGLI ASSISTENTI ALL’AREA DEI FUNZIONARI:

  •  nell’Area degli Assistenti;
  • nelle Aree confluite nell’Area degli Assistenti in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 3 del
    CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022;
  • in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.
  • PASSAGGI DALL’AREA DEGLI OPERATORI ALL’AREA DEGLI ASSISTENTI:
  • nell’Area degli Operatori

  • nelle Aree confluite nell’Area degli Operatori in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022;

  • in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

Le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41, 42 e 44 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell’anzianità di servizio.

Ai fini del calcolo dell’esperienza si tiene conto della decorrenza economica dell’inquadramento. L’esperienza è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell’Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva – laddove svolto in coerenza con le disposizioni all’epoca vigenti – si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all’assunzione in servizio.

b) Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 25 punti. Per l’attribuzione del punteggio sul titolo di studio, posseduto alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla presente procedura, si fa riferimento a:

PASSAGGI DALL’AREA DEGLI ASSISTENTI ALL’AREA DEI FUNZIONARI:

a) diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale o equivalente, 18 punti;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), 20 punti;

c) laurea breve (triennale) o di primo livello, 22 punti;

d) laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, 25 punti.

PASSAGGI DALL’AREA DEGLI OPERATORI ALL’AREA DEGLI ASSISTENTI:

a) diploma di scuola secondaria di primo grado, 18 punti;

b) diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale o equivalente, 20 punti;

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), 25 punti.

È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

c) Competenze professionali

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali attinenti per materia al profilo posseduto è di 45 punti, per le quali si tiene conto:

  • fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di studio universitari e post-universitari ulteriori rispetto a quelli previsti al paragrafo precedente e delle abilitazioni professionali;
  • fino ad un massimo di 40 punti della media dei punteggi derivanti delle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2023 – 2024 – 2025.

A ciascun titolo dichiarato attinente per materia al profilo posseduto sarà attribuito il punteggio sottoindicato:

a) ulteriore diploma universitario, 1 punto;

b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello, 1 punto;

c) ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo
di cui alla precedente lettera b) o laurea vecchio ordinamento, 1,5 punti;

d) master di I livello, 0,50 punto;

e) master II livello, 1 punto;

f) diploma di specializzazione, 2,5punti;

g) corso di perfezionamento, con esame finale, 1 punto;

h)  dottorato di ricerca, 3 punti;

i)  abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato, 1 punto.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a i) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.
Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Per il computo della valutazione personale si fa riferimento alla media dei punteggi derivanti delle tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2023 – 2024 – 2025 in applicazione del sistema di valutazione dell’Amministrazione civile:

a) Giudizio eccellente 40 punti,

b) Giudizio ottimo 35 punti,

c) Giudizio adeguato 30 punti,

d) Giudizio non valutato 25 punti

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio (ad esempio, ove il periodo lavorato nell’anno sia risultato inferiore al minimo periodo temporale previsto dal sistema di valutazione) potrà farsi riferimento, a ritroso, anche alle valutazioni per l’attività prestata in anni precedenti al 2023 fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura.

Per il personale in comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell’amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata presso l’Amministrazione civile dell’interno.

Punteggio finale conseguito

Il punteggio finale riportato da ciascun candidato è ottenuto come somma dei tre punteggi riportati su ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

  • la maggiore anzianità di servizio prestato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno;
  • l’esperienza maturata con distacco all’estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all’estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri”;
  • la minore età anagrafica.

LA POSIZIONE DELLA FLP

Rispetto alla proposta presentata dall’amministrazione, la nostra organizzazione sindacale, per quanto riguarda i passaggi dall’area degli assistenti all’area dei funzionari, ha suggerito le seguenti integrazioni:

1. Valutazione esclusivamente delle lauree e dei master in materie attinenti per materia al profilo professionale per il quale si concorre, analogamente:

a) a quanto è stato previsto nei passaggi dall’area degli operatori all’area degli assistenti, dove la valutazione delle competenze professionali prevede che esse debbano essere attinenti per materia al profilo posseduto;

b) a quanto previsto nel bando per progressioni economiche all’interno delle aree per l’anno 2025 dove al punto 3b) TITOLI POST LAUREAM, è previsto che per quanto riguarda gli ulteriori titoli conseguiti, il punteggio viene riconosciuto unicamente se essi sono attinenti per materia al profilo posseduto.

2. Valutazione delle idoneità conseguite, negli ultimi 5 anni, in concorsi pubblici per qualifiche analoghe a quelle per le quali si concorre.

Abbiamo inoltre espresso delle riserve sul fatto che, a parità di punteggio finale conseguito possa costituire titolo preferenziale la minore età anagrafica, in quanto non si tratta di immettere nuovo personale nell’amministrazione, ma di passaggi di area riguardanti personale che già lavora nell’amministrazione.

Le nostre proposte non sono state però condivise dalle altre sigle sindacali (CISL/FP, UIL/PA, CONFSAL/UNSA e CONFINTESA FP) che hanno partecipato alla riunione di confronto, alcune delle quali hanno addirittura rivendicato la necessità di reiterare i criteri già adoperati per i precedenti passaggi di area.

Ovviamente noi non condividiamo le posizioni dei rappresentanti dell’amministrazione e delle altre sigle sindacali, in quanto riteniamo che, senza nulla togliere all’anzianità conseguita,  sarebbe invece interesse dell’amministrazione allocare nell’area terza persone (che già lavorano al Ministero dell’interno):

  1. in possesso titoli di lauree e master attinenti per materia al profilo professionale per il quale concorrono (rispetto ad altri che hanno lauree e master in materie che nulla centrano con il lavoro che dovranno andare a svolgere),
  2. che hanno conseguito, negli ultimi 5 anni, l’idoneità in concorsi pubblici per qualifiche analoghe a quelle per le quali concorrono.

Scarica la proposta dell’Amministrazione riguardante i criteri per le progressioni verticali tra le Aree


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno