Notiziario n. 83 del 11 giugno 2026

Quesito riguardante l’applicazione del parere ARAN Id: 29791

Quantificazione permessi spettanti ex artt. 32 e 35 del CCNL 2016-2018, nel caso di un dipendente a tempo determinato che risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo Ente o Ente diverso

In data 25 febbraio 2026 la scrivente O.S. aveva formulato all’Amministrazione un quesito riguardante l’applicazione nell’Amministrazione Civile dell’Interno del parere Aran Id: 29791 (Precedente ID: CFL88a) per quanto di interesse dei dipendenti dell’Amministrazione civile dell’Interno inquadrati nel profilo di “assistente” che sono risultati, concorrendo dall’esterno, vincitori del Concorso pubblico per complessivi 1.248 Funzionari del Ministero dell’Interno il cui bando fu pubblicato il 27 maggio 2024.

A loro tutela avevamo chiesto se nell’Amministrazione Civile dell’Interno trova applicazione il parere A.Ra.N. Id: 29791 (Precedente ID: CFL88a).

Il 4 giugno 2026 l’Amministrazione ha risposto, in merito all’applicazione del parere in oggetto, che concerne, in particolare, la quantificazione dei permessi spettanti ex artt. 32 e 35 del CCNL 2016-2018 nel caso di un dipendente a tempo determinato che risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo Ente o Ente diverso, comunicando quanto segue:

“Si conferma che i citati permessi vanno riconosciuti per intero, anche laddove il lavoratore sia stato assunto nel corso dell’anno, attesa la funzione di tutela delle esigenze personali, familiari e di salute, diversamente da altri istituti (ad es. il congedo ordinario), per i quali il CCNL prevede esplicitamente criteri di proporzionalità in relazione alla durata del rapporto di lavoro”.

Anche l’orientamento applicativo ARAN n. M-242 prevede che il beneficio in esame “non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno di riferimento”.

§

Id: 29791 precedente – ID: CFL88a

Nel caso di un dipendente a tempo determinato che risulti vincitore, nel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente, o presso ente diverso, come devono essere quantificati i permessi spettanti ex artt. 32 e 35 del CCNL 21.5.2018?                                      

Al riguardo occorre osservare che un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ove, nel corso dell’anno sia risultato vincitore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente diverso ed abbia  rassegnato le dimissioni presso l’ente di provenienza, ha diritto alla fruizione, presso il nuovo datore di lavoro, per intero, delle tipologie di permesso previste dagli artt. 32 e 35 del CCNL del 21.5.2018, anche nel caso in cui ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.

Trattandosi, infatti, di un rapporto di lavoro nuovo, costituito a seguito di concorso pubblico, e perciò del tutto diverso e distinto da quello sussistente con il precedente datore di lavoro, non può tenersi conto dei permessi e degli altri istituti già fruiti nell’ambito di tale ultimo rapporto di lavoro.

Tale effetto avrebbe potuto determinarsi solo nel caso della mobilità, di cui all’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, dato che in questa fattispecie non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la semplice continuazione del precedente, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.

La suesposta interpretazione, si ritiene possa essere applicata anche alla particolare fattispecie di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato che risulti vincitore di concorso per assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente.

Anche in questa ipotesi, infatti, si instaura un nuovo e distinto rapporto di lavoro costituito a seguito del superamento del concorso pubblico.

Appare opportuno rilevare che il numero delle ore dei permessi, come quelli di cui all’art.  32 e all’art. 35 del CCNL del 21.5.2018, è stabilito in misura fissa per anno direttamente dal CCNL, che non prevede la maturazione progressiva nel tempo del diritto alla fruizione degli stessi.

Pertanto, per queste tipologie di permesso, non si deve procedere ad alcun riproporzionamento riduttivo anche per il dipendente assunto nel corso di anno.

Nota dell’amministrazione n. 27671 del 04/06/2026


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno