Notiziario n. 121 del 12 novembre 2025

Atto di Indirizzo per gli incentivi alle funzioni tecniche

Pubblicati ieri sul sito internet del Ministero dell’Interno la Circolare, il Decreto Ministeriale e l’Atto di Indirizzo del Ministro Piantedosi


Con la Circolare pubblicata ieri sul sito internet del Ministero dell’Interno si informa che, con decreto adottato dal Ministro dell’Interno in data 12 settembre 2025, è stato approvato l’atto di indirizzo a valenza generale sugli incentivi alle funzioni tecniche che era stato successivamente sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti ed ammesso a registrazione con atto n. 4048 del 20.10.2025. 

Le indicazioni contenute nell’atto si applicano alle procedure la cui determinazione di avvio sia stata adottata a partire dal 1° luglio 2023, fatte salve differenti decorrenze stabilite da norme successivamente intervenute. 

Per le carriere dirigenziali, la corresponsione degli incentivi è dovuta a partire dal 31.12.2024. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, le disposizioni dell’art. 45 e dell’allegato I.10 del Codice, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto Codice, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione. 

L’atto in parola è pubblicato, rispettivamente, nei settori “Amministrazione trasparente” e “Decreti, direttive e circolari” del sito del Ministero dell’Interno. 

Venendo al contenuto del documento in parola, si attira, innanzitutto, l’attenzione su quanto riportato nelle premesse dell’atto, concernenti, in particolare, l’evoluzione normativa ed i più recenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali provenienti dagli organi di controllo e dalla magistratura amministrativa e contabile, indirizzi, questi ultimi, che hanno contribuito a mettere ordine nella disciplina degli incentivi tecnici recependo, con osservazioni ed utili indicazioni, la nuova disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici). 

Le principali novità rispetto alla disciplina contenuta nel precedente Codice dei contratti e nel relativo regolamento possono così sintetizzarsi: 

  1. I criteri di riparto degli incentivi non costituiscono più oggetto di un atto di natura regolamentare (come avvenuto sotto la vigenza del precedente codice), ma sono prerogativa di ciascuna “stazione appaltante”, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali ed il ricorso alla contrattazione collettiva e/o integrativa. 
  2. Si è, tuttavia, ritenuto necessario, come evidenziato dagli organi di controllo ed anche dalla giurisprudenza, prevedere la redazione di un atto di indirizzo a valenza generale, che, nel caso del Ministero dell’Interno, oltre a prevedere parametri e criteri per il conferimento degli incarichi e la destinazione degli incentivi, fornisse indicazioni univoche ed omogenee per il personale di tutti i comparti dell’Amministrazione (personale civile, dei Vigili del Fuoco e della Pubblica Sicurezza), allo scopo di prevenire possibili disparità nella regolamentazione dei suddetti criteri.
    Il documento, quindi, costituisce il risultato di approfondimenti ed interlocuzioni intervenute con i referenti di tutti i Dipartimenti, oltre che di confronto con le organizzazioni sindacali di tutti i cennati comparti. 
  3. Per quanto riguarda, in particolare, il personale non dirigente dell’Amministrazione civile, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali (triennio 2022-2024), attribuisce alla contrattazione integrativa l’individuazione dei “criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.l.vo n. 36/2023”. Non viene, invece, più prevista la contrattazione decentrata integrativa di sede, prima richiamata nel decreto del Ministro dell’interno n. 73/2023, in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 113 del previgente Codice dei contratti pubblici. 
  4. L’atto di indirizzo si riferisce agli appalti, alle concessioni ed ai partenariati pubblico-privati disciplinati dal codice, nel caso in cui, per le procedure di affidamento di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.
    Si precisa, al riguardo, che, nel caso di appalti divisi in lotti, la disciplina individuata nell’atto di indirizzo, con particolare riguardo ai criteri per il riconoscimento degli incentivi, si applica in relazione a ciascun lotto1
    (1 La precisazione è conseguente alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dell’atto).
  5. L’ambito soggettivo dei destinatari degli incentivi viene esteso anche alla dirigenza, compresa quella operante in regime di diritto pubblico. 
  6. Le percentuali concernenti l’entità degli incentivi da corrispondere in relazione agli incarichi affidati non prevedono, come nel precedente regolamento, una “forbice” comprendente compensi minimi e massimi, essendosi privilegiata la scelta di graduare percentuali uniche in relazione al grado di responsabilità e complessità di ciascun incarico ed alle particolarità che contraddistinguono, soprattutto in tema di procedure per l’acquisizione di servizi e forniture, l’Amministrazione dell’Interno. 

I successivi paragrafi dell’atto di indirizzo forniscono, poi, come accennato, dettagliate indicazioni sui criteri ed i principi, in gran parte richiamati dallo stesso Codice dei contratti, relativi all’individuazione del personale al quale assegnare gli incarichi e alla distribuzione degli incentivi. 

Va, tuttavia, precisato che, per quanto riguarda il personale del Comparto Funzioni Centrali, i criteri per l’attribuzione degli incentivi sono stati individuati, in linea con l’atto di indirizzo, dal contratto integrativo del nuovo CCNL Funzioni Centrali, la cui ipotesi, al momento sottoposta al vaglio dei competenti organi di controllo, è stata siglata lo scorso 9 settembre. 

In particolare, gli uffici qualificati come stazioni appaltanti, destineranno le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal rispettivo personale in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell’IVA. 

L’80% delle risorse è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, dirigente e non, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, secondo le indicazioni contenute nell’atto generale di indirizzo e con le modalità e i criteri previsti anche in sede di contrattazione collettiva/integrativa del personale, ove previsto, tra il RUP ed il personale che svolge le suddette funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività indicate dal Codice. 

Il restante 20% per cento delle risorse, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all’articolo 45, comma 5, del Codice. 

Le risorse suddette saranno utilizzate, in via prioritaria, per le attività di cui al comma 7 dell’art. 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, finalizzate, in particolare, all’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche ed alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 

Con riguardo alle due prime finalità sopra indicate, si informa che l’Amministrazione ha in programma, a partire dal 2026, una serie di seminari ed incontri, anche in formato webinar, allo scopo di garantire la graduale specializzazione del personale nella materia, prevedendo una costante formazione nel settore, allo scopo di garantire le necessarie turnazioni e rotazioni nello svolgimento degli incarichi, con ciò migliorando, altresì, in generale, la performance nella gestione delle procedure di affidamento. 

Le restanti risorse possono essere destinate all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e all’efficientamento informativo, con particolare riguardo alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 

Tra le indicazioni contenute nell’atto di indirizzo, si ritiene di evidenziare quella che prevede che l’incentivo complessivamente maturato per ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, intendendosi come tale il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, sia fissa che variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. 

Va ricordato, inoltre, che il personale individuato ai fini dello svolgimento degli incarichi incentivati, che versi in condizioni di conflitto di interesse, è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del Codice e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell’atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente. 

Si rammenta, infine, che i dati contenuti nei provvedimenti di liquidazione sono estratti e pubblicati ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., nella sotto-sezione “Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” della sezione “Amministrazione trasparente”. 

Per quanto concerne, invece, le procedure di affidamento, l’atto di orientamento contiene indicazioni precise in materia di accordi quadro, riduzione dell’incentivo in caso di rinegoziazione o di incremento dei tempi e dei costi previsti, il caso di ricorso alla centrale unica di committenza, il ricalcolo dell’incentivo in caso di modifica dei contratti in corso di esecuzione, l’interruzione della procedura. 

In particolare, per quanto riguarda l’ambito delle procedure di affidamento per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del Codice, viene evidenziato come il calcolo dell’incentivo spettante ai soggetti incaricati debba essere effettuato sull’ammontare dei singoli contratti attuativi, applicando la percentuale relativa all’accordo quadro a cui gli stessi fanno capo, ferma l’applicazione dei criteri individuati nel 4° paragrafo del documento. 

Nelle ipotesi in cui, il RUP dei singoli contratti attuativi sia soggetto diverso dal RUP dell’accordo quadro, anche laddove l’esecuzione dei contratti attuativi sia imputata ad altra Amministrazione, la quota di incentivo spettante al RUP e ai suoi collaboratori è ripartita tra il RUP dell’accordo quadro per il 20% ed il RUP di ciascun contratto attuativo per l’80%. La medesima proporzione si applica di conseguenza per determinare le percentuali dei rispettivi collaboratori. 

In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all’importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell’accordo quadro medesimo. 

Nel caso di rinegoziazione dell’appalto, che comporti una diminuzione del relativo importo, la quota di risorse finanziarie per le funzioni tecniche è ridotta in proporzione, mentre, in caso di incremento, dei costi determinati da condotte imputabili ai destinatari dell’incentivo, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell’attivazione del contraddittorio, il dirigente preposto o il dirigente delegato provvede, con provvedimento motivato, a dichiarare la perdita del diritto a percepire l’incentivo o la riduzione della percentuale che viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all’importo originario di aggiudicazione. 

Non è addebitabile ai destinatari dell’incentivo l’incremento dei tempi e dei costi derivanti da modifiche suppletive in corso d’esecuzione, che siano state approvate dalla stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto. 

La riduzione ha ad oggetto la quota di incentivo spettante al dipendente a cui è imputabile l’incremento dei costi o dei tempi. 

In caso di ricorso ad una centrale unica di committenza, è possibile destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell’art. 45 del Codice o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al citato comma 2. 

In relazione alla stipula, da parte delle stazioni appaltanti, di un accordo/convenzione ex art. 15 della legge 241/90, lo stesso dovrà disciplinare la destinazione degli incentivi a favore dell’Amministrazione chiamata a svolgere le funzioni tecniche, individuando l’ammontare nel quadro economico. Nel caso in cui per gli adempimenti della convenzione venga previsto un corrispettivo, dovrà essere applicato il paragrafo 7 della direttiva e non saranno dovuti incentivi tecnici2
(2 Tale precisazione è conseguente alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione dell’atto). 

Nei paragrafi finali, il documento delinea le procedure per la liquidazione degli incentivi, che dovranno essere correttamente applicate presso tutte le stazioni appaltanti, allo scopo di poter procedere ai relativi pagamenti in tempi ragionevoli, superando agevolmente il controllo degli organi competenti. 

Ulteriori indicazioni di carattere tecnico e procedurale costituiranno oggetto di apposita, separata circolare della Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Dipartimento per l’Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie 


Scarica la Circolare del 11 novembre 2025

Scarica il Decreto Ministeriale del 12 settembre 2025 

Scarica l’Atto di Indirizzo per incentivi funzioni tecniche del 12 settembre 2025


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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