Notiziario n. 37 del 28 marzo 2024
CCNL Funzioni Centrali: Basta con le interpretazioni unilaterali
La FLP chiede all’Aran l’attivazione della procedura di interpretazione autentica
Riuscire a sottoscrivere un CCNL nel lavoro pubblico è attività sempre più complessa è difficile.
E’ infatti, purtroppo, risaputo come le procedure di rinnovo siano strettamente legate ai ritardi con i quali il Governo stanzia le pur esigue risorse economiche con le leggi di bilancio, e come siano farraginose le ulteriori azioni in capo alla Parte Pubblica, che può attivarsi solo dopo l’emanazione del cosiddetto “Atto di indirizzo” del Governo all’Aran, che, ad esempio, non risulta ancora predisposto per le Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024.
E quando faticosamente si registrano le condizioni per l’avvio del negoziato, lo stesso è vincolato non solo da stanziamenti predeterminati per legge, ma anche dai numerosi vincoli che negli anni sono stati frapposti, per legge, all’autonomia negoziale delle parti.
In questo campo quindi, già molto limitato e circoscritto, bisogna poi fare i conti in trattativa con la controparte, per strappare le migliori condizioni possibili in un ambito asfittico e permeato da stratificazioni decennali, caratterizzate dalla legislazione punitiva nei confronti del lavoro pubblico ancora in molti casi vigente.
A tutto questo, come se non bastasse, si aggiunge poi tutta la parte successiva, che è quella applicativa del CCNL in sede di singola Amministrazione, e qui entrano in campo il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato con la fase certificativa degli accordi, con un vero e proprio potere di “veto”, che troppo spesso sfocia in interpretazione del CCNL.
E infine l’Aran che fornisce alle Amministrazioni, con i cosiddetti “orientamenti applicativi” e le risposte alle richieste di parere pervenute, il punto di vista datoriale sugli articoli del CCNL. E questi orientamenti unilaterali diventano invece per le Amministrazioni l’interpretazione autentica del contratto, con immediate conseguenze sull’applicazione concreta del dispositivo contrattuale.
Una situazione, ovviamente del tutto sbilanciata, che non può impegnare il sindacato, se non mediante la condivisione delle risposte e delle interpretazioni fornite.
Le situazioni controverse sono svariate, e necessiterebbero tutte di un necessario approfondimento. Cosa che è avvenuta molto raramente, in quanto la procedura di interpretazione autentica dei contratti, prevista dall’art. 49 del D. Lgs 165 e, nel caso che ci interessa, dall’art. 2 comma 7 del CCNL delle Funzioni Centrali, seppure attivata da una delle parti contraenti, per arrivare al risultato dell’interpretazione congiunta, necessita dell’accordo di tutte le OO.SS. firmatarie, e della stessa Aran.
Questa condizione, oggettivamente complessa, però non può portare ad avallare interpretazioni non condivise o comunque non affrontate nel dettaglio in sede contrattuale.
Ecco il perché come FLP, in data odierna, abbiamo inoltrato all’Aran e alle OO.SS. firmatarie del CCNL una formale richiesta di attivazione della procedura di interpretazione autentica su due aspetti:
- Il primo relativo al fatto che in caso di vincita di nuovo concorso da parte di personale già in servizio nel comparto viene chiesto di dimettersi dall’impiego e non di fruire dell’aspettativa durante il periodo di prova nella nuova amministrazione (art. 19 comma 9 del CCNL FC 2019/2022).
Questione non meramente nominativa o formale in quanto da questo discendono numerose situazioni (termini di preavviso e altro) e comportamenti delle Amministrazioni che interpretano ognuno a modo loro ulteriori fattispecie di enorme importanza come ad esempio il periodo già prestato nella medesima o altra Amministrazione ai fini dell’inquadramento.
- L’altro aspetto riguarda l’art. 18 comma 5 del CCNL FC e l’interpretazione fornita da Aran in merito all’inquadramento del personale assunto a seguito di scorrimento di graduatorie di concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale e della nuova struttura della retribuzione.
Tale parere differenzia l’inquadramento (per fascia retributiva nell’Area o inquadramento iniziale dell’Area stipendiale) se le attività prodromiche all’autorizzazione all’assunzione sono avvenute prima o dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento (1 novembre 2022). In pratica per lo stesso concorso ci sarebbero due diversi inquadramenti e stipendi. Questo vale per la medesima Amministrazione, ma anche per il trattamento applicato per lo stesso concorso nelle diverse Amministrazioni, come nel caso delle Procedure Ripam che come è noto hanno visto il personale collocarsi in tante Amministrazioni.
Si tratta di una fattispecie non adeguatamente affrontata in sede di negoziazione della norma contrattuale che necessita quindi di un’interpretazione che non può che essere congiunta.
Su queste materie la maggioranza delle OO.SS. hanno formulato alle Amministrazioni interessate doglianze e critiche non condividendo le decisioni assunte in applicazione dei pareri e degli orientamenti Aran.
Auspichiamo che la nostra richiesta possa essere condivisa da tutti i firmatari del CCNL e che quindi nella sede deputata si trovi la convergenza necessaria per addivenire all’interpretazione autentica delle norme contrattuali.
Richiesta inviata all’Aran e a tutte le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL
A cura della Federazione FLP