Notiziario n. 65 del 20 giugno 2025

Circolare INPS con le istruzioni 
per l’accesso al posticipo di pensionamento

Le somme aggiuntive erogate in busta paga non formano reddito e sono esenti ai fini fiscali


In data 16 giugno u.s. l’INPS ha emanato la circolare n. 102 che reca istruzioni operative e contabili in merito all’ incentivo al posticipo di pensionamento (c.d. “bonus Maroni”) destinato ai lavoratori pubblici e privati,  che maturano entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età)  oppure il diritto (ed è la novità introdotta dall’ultima legge di bilancio) a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica). 

L’incentivo di cui trattasi consente così ai lavoratori interessati di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap), con conseguente incremento dello stipendio netto, anche se poi, al momento del pensionamento,  l’operazione di posticipo ridurrà l’assegno pensionistico a regime in quanto il montante contributivo viene ridotto. L’incentivo è incompatibile con altri esoneri contributivi IVS; è però cumulabile con eventuali sgravi del datore di lavoro.

Il bonus resterà in vigore fino al momento di maturazione della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) o al conseguimento di altro trattamento pensionistico anticipato. Vengono esclusi dal bonus coloro che sono già in pensione, con la sola eccezione di chi riceve l’assegno ordinario di invalidità.

Nella stessa circolare, e questo ne rappresenta l’aspetto più interessante, l’INPS – acquisiti i pareri di MEF e Agenzia Entrate – ha confermato la non imponibilità delle somme così erogate in busta paga, precisando a tal riguardo che l’esenzione si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

L’accesso al bonus è esercitabile una sola volta ed è revocabile. I lavoratori possono presentare domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile della pensione in quota 103 o anticipata ordinaria oppure contestualmente o successivamente, attraverso una procedura telematica sul portale INPS già attiva dallo scorso marzo, o per via diretta sul portale (servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, nella sezione “Certificati”) o tramite patronati o tramite il Contact Center.

Nel termine di 30 giorni dalla istanza o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, l’INPS completa le verifiche e ne comunica l’esito al lavoratore, segnalando al datore di lavoro il suo accoglimento.  

Chi cambia datore di lavoro non perde il bonus, in quanto INPS lo estende automaticamente al nuovo rapporto. 

In merito alla decorrenza, la circolare INPS precisa che la stessa è correlata al momento della domanda: 

  • Se la si presenta in data anteriore alla prima decorrenza utile per pensione “quota 103” o “anticipata ordinaria”, l’effetto decorrerà dalla prima finestra utile per il pensionamento; 
  • Se invece la si presenta in data contestuale o successiva alla prima decorrenza utile, l’effetto decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Queste, in estrema sintesi, le “istruzioni” dell’INPS sul bonus che incentiva al pensionamento posticipato, voluto dal Governo ma in pesante contraddizione con gli impegni di cancellare la Fornero per mandare prima in pensione i lavoratori. Si va invece in una direzione opposta: mandare in pensione i lavoratori molto più tardi! 


Scarica la Circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025


FIRMA QUI LA PETIZIONE


A cura del Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati


Scarica il Notiziario in PDF