Notiziario n. 78 del 18 luglio 2025
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare
Le nuove tabelle reddituali dal 01.07.2025 al 30.06.2026 con la rivalutazione dello 0,8%
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la circolare n. 19 del 7 luglio 2025, avente per oggetto “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026”.
La predetta circolare fa seguito a quella dell’INPS n. 92 del 19.05.2025, che ogni buon fine si allega, con la quale l’Istituto previdenziale ha diramato le tabelle con i livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. I livelli sono stati aggiornati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con un aumento dello 0,8% (indice ISTAT gennaio 2025).
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) continua ad essere riconosciuto per i nuclei familiari composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, mentre per i nuclei familiari con figli e orfanili si applica la disciplina prevista per l’Assegno Unico Universale (AUU) istituito dal D. Lgs. 29.12.2021, n. 230 in attuazione delega ex L. 46/2021. I nuclei con figli, che accedono all’AUU, pertanto non sono interessati da questo aggiornamento.
Si rammenta che la prestazione di Assegno Unico, entrata in vigore dal 1° marzo 2022 con il dichiarato obiettivo di semplificare e potenziare il sostegno alla genitorialità e alla natalità, assicura un beneficio economico mensile a tutte le famiglie con figli a carico, basato sulla condizione economica del nucleo familiare calcolata tramite ISEE.
È destinato a tutte le famiglie con figli, con importi progressivamente inferiori all’aumentare del reddito, e spetta: per ogni figlio minorenne a carico, con decorrenza per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico in particolari condizioni (disoccupato o in cerca di lavoro; frequenza corso di laura o corso formazione; etc.); infine, per ogni figlio con disabilità a carico e senza limiti di età.
Per quanto riguarda il “quantum” economico, è prevista una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE da febbraio 2025 sopra i 45.939,56 € (€ 57,5 euro al mese per ogni figlio minorenne) e una quota variabile modulata in modo progressivo sulla base dell’ISEE familiare (per il 2025, fino a € 201 al mese per figlio minorenne), mentre per i figli maggiorenni nelle condizioni date si va da 28,7 a 97,7 €. Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni, anch’esse adeguate da febbraio 2025, che sono collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali. Si deve ricordare infine che gli importi dell’assegno e delle soglie ISEE sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT (nel 2025, 0,8%) e che i predetti importi non rilevano in ogni caso ai fini del reddito.
Le domande vanno presentate sul portale dell’INPS oppure tramite call center oppure presso i Patronati. A tal proposito, è utile ricordare che dal 2023, per chi già lo riceve non è necessario produrre ogni anno la domanda per l’assegno unico, a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia (maggior numero di figli; raggiungimento dei 22 anni che li esclude; variazioni di reddito o del patrimonio familiare che modificano l’ISEE). Ricordiamo inoltre che è comunque necessario presentare ogni anno all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’importo dell’assegno sulla base dell’ISEE aggiornato. L’Assegno Unico spetta comunque anche a chi non presenta la DSU, ma con una penalizzazione sull’importo del sussidio, che in tal caso è calcolato come se il nucleo familiare si collocasse al di sopra della soglia massima fissata da febbraio 2025 a €. 45.939,56
A cura del Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati