Concorso pubblico per complessivi 1.248 Funzionari nei ruoli del Ministero dell’Interno

FAQ PER I VINCITORI

D1. Da chi è stato bandito questo concorso?

R. Dalla Commissione RIPAM, su richiesta del Ministero all’Interno.

D2. Perché è stato bandito questo concorso?

R. Per far fronte, con delle nuove assunzioni di personale, al turnover (pensionamenti, decessi, dimissioni dal servizio) avvenuto nell’Amministrazione civile dell’Interno negli anni 2022 e 2023.

D3. Per quali profili professionali e per quante unità unità di personale è stato bandito questo concorso?

R. Per complessive 1.248 unità di personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’Interno nell’Area dei Funzionari, secondo la seguente ripartizione:
350 unità con il profilo di funzionario amministrativo;
514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario;
49 unità con il profilo di funzionario statistico;
182 unità con il profilo di funzionario informatico;
3 unità con il profilo di funzionario tecnico;
150 unità con il profilo di funzionario linguistico.

D4. Di che tipo di concorso si tratta?

R. Si tratta di un concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, nell’Area dei funzionari.

D5. Cosa vuol dire “su base territoriale”?

R. Era possibile partecipare a questo concorso solo per un profilo e unicamente per una sola provincia (o ambito territoriale più circoscritto per quanto riguarda la provincia di Roma).
Le assegnazioni dei vincitori alle sedi (provinciali) avverranno per gli uffici della provincia per la quale hanno concorso.

D6. Come verranno avvertiti i vincitori del concorso?

R. Sul Portale Web del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno verrà pubblicata la data della sottoscrizione del contratto di lavoro ed assunzione in servizio per ciascuna tipologia di funzionari vincitori del concorso.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica per i relativi adempimenti di competenza.
La pubblicazione precederà di circa 2 mesi la data della sottoscrizione del contratto di lavoro ed assunzione in servizio. Ciò consentirà agli interessati di inviare le dimissioni all’eventuale attuale datore di lavoro con congruo preavviso.
Successivamente (circa un mese prima) gli interessati riceveranno, a mezzo PEC, la convocazione con l’indicazione della data, dell’orario e della sede in cui si dovranno presentare per assumere servizio e sottoscrivere  il contratto di lavoro.

D7. I vincitori del concorso, potranno scegliere la sede (intesa come ufficio? Prefettura, Questura, Commissariato di PS) Con quali modalità?

Poiché esistono dei dubbi a riguardo, al fine di tutelare i vincitori del concorso nella loro pretesa di scegliersi la sede abbiamo elaborato una strategia, che è riportata nelle risposte alle quali è possibile accedere facendo clic sul link sottostante.

> Risposta completa con istruzioni e spiegazioni (per quanto riguarda la possibilità di scelta della sede)

D8. In caso di rinuncia a prendere servizio nella sede assegnata si decade dalla graduatoria e dal diritto ad essere assunti?

R. Si. Se si rinuncia al posto o non ci si presenta presso la sede assegnata nel giorno indicato, si perde il diritto ad essere assunti e si decade dalla graduatoria.

D9. C’è la possibilità, per i vincitori del concorso, di essere assegnati – su richiesta – in una provincia diversa da quella nella quale si sono candidati?

R. No. I vincitori del concorso dovranno prendere servizio nella sede in cui si sono candidati. Altrimenti, si perde il diritto ad essere assunti e si decade dalla graduatoria.

D10. I beneficiari di legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 21, comma 1, possono essre assegnati in una sede diversa da quella in cui si sono candidati e sono risultati vincitori?

R. Si. Ma solo dopo che avranno preso servizio nella sede in cui si sono candidati…. presentando idonea documentazione e chiedendo il trasferimento nella provincia desiderata.

D11. Quali sono i termini di preavviso per rassegnare le dimissioni, per il personale che già lavora in una Amministrazione del Comparto delle Funzioni Centrali?

R.L’art. 28 (Termini di preavviso) del CCNL 2022-2024 recita quanto segue:
1. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. È facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. Durante il periodo di preavviso è possibile fruire delle ferie.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 21 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 14, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 24 (Assenze per malattia) del presente contratto.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 67 del CCNL 12 febbraio 2018.

Per quanto riguarda coloro che lavorano in aziende private o in pubbliche amministrazioni diverse da quelle del Comparto Funzioni Centrali, i tempi di preavviso per rassegnare le dimissioni sono indicati nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

D12. Il personale già in servizio nell’Amministrazione civile dell’Interno e vincitore del concorso come deve comportarsi?

R. Con lettera del 10 febbraio 2026, abbiamo provveduto a chiedere all’amministrazione se i dipendenti già in servizio (nell’Amministrazione civile dell’Interno), attualmente inquadrati nel profilo di “assistente”, che sono risultati vincitori del concorso e saranno inquadrati (nella medesima o anche in una diversa sede lavorativa) nel profilo professionale di “funzionario”, prima di assumere il nuovo incarico:
1) dovranno presentare (e con quanti giorni di preavviso) formali dimissioni dall’attuale incarico, al proprio datore di lavoro (Ministero dell’Interno e/o ufficio centrale e/o periferico del Ministero dell’Interno).
2) dovranno fruire, entro la data delle dimissioni dall’attuale incarico, delle eventuali ferie maturate e non ancora godute, oppure se sarà loro possibile (dal momento che proseguirà comunque, seppure con un diverso profilo professionale, il rapporto di lavoro con la medesima Amministrazione) fruirne anche in seguito, ovvero dopo che saranno stati inquadrati nel nuovo profilo professionale.
Non appena ci risponderanno, provvederemo ad aggiornare questa FAQ. 

D13. E’ possibile chiedere il differimento della data per la presa di servizio?

R. I vincitori del concorso  che verranno assunti potranno chiedere il differimento della data per la presa di servizio.
Tuttavia la richiesta verrà accolta per brevi differimenti ed unicamente per gravi o importanti esigenze, debitamente motivate e documentate.
Potranno quindi farlo coloro che sono ricoverati in ospedale o coperti da un certificato di malattia, le donne in astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità e altri casi simili.
La richiesta di differimento della data per la presa di servizio va inviata, a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
Direzione Centrale per le Risorse Umane
(Ufficio II° –  Reclutamento Progressione e Mobilità)
Dipartimento per l’Amministrazione generale,
per le Politiche del personale dell’amministrazione civile
e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno.
All’attenzione del Viceprefetto Francesca Romana Alvino.
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

Bisogna comunque tener presente che il differimento della data di assunzione, rispetto agli altri, nel medesimo profilo professionale, che vengono assunti dallo stesso concorso, potrebbe determinare una minore anzianità di servizio e quindi anche un danno nelle progressioni economiche future.

D14. Quale sarà l’inquadramento stipendiale base e il trattamento giuridico ed economico complessivo dei funzionari che verranno assunti nel Ministero dell’Interno?

R. I funzionari che verranno assunti saranno inquadrati nella posizione economica F1.
Avranno il vincolo a rimanere nella sede assegnata per almeno cinque anni (pertanto, fino al termine di tale periodo non potranno neppure partecipare ai bandi per la mobilità volontaria).
Lo stipendio lordo tabellare è di 1.576,44 euro mensili.
L’Indennità Integrativa Speciale conglobata ex area III al lordo è di 537,15 euro.
L’indennità di Amministrazione è di 428,67 euro euro mensili.
L’indennità di vacanza contrattuale è di 21,14 euro euro mensili.
Quindi, lo “stipendio lordo comune” sarà di circa 2.563 euro per 13 mensilità.
Su di esso verranno poi applicate le ritenute, che a livello previdenziale incidono mediamente per circa 300 euro e a livello fiscale (applicando un’aliquota massima del 23%) per 340/350 euro.
lo stipendio netto medio mensile dei funzionari che verranno assunti si aggira quindi tra i 1.950 e i 2.000 euro per 13 mensilità.
L’importo è però soggetto a differenziazioni poiché sul lordo gravano  differenti aliquote di Irpef regionale e differenti imposte comunali.
A tale importo vanno aggiunti:

    • i buoni pasto (di 7 euro ciascuno) per ciascuna giornata lavorativa che eccede le 6 ore (ovvero le 6,30 ore considerando almeno mezz’ora di pausa obbligatoria);
    • la quota parte di Fondo Risorse Decentrate (che è variabile in base alle presenze effettive in servizio) che mediante si aggira sui 550/620 euro netti l’anno;
    • la quota parte del Fondo di Sede (che viene distribuita in base a criteri stabiliti sindacalmente in sede di contrattazione decentrata e che può variare dai 50 ai 200 euro netti l’anno.
    • lo straordinario che viene remunerato con circa 13,50 euro netti l’ora.

D15. Per quanto riguarda le ferie dei nuovi assunti?

R. (Art. 21 – Ferie e festività soppresse – del CCNL del Comparto Funzioni Centrali Triennio 2022-2024):

4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.

5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.

2. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall’ art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

D16. Gli idonei verranno comunque assunti?

R. Gli idonei, a differenza dei vincitori del concorso, non hanno “diritto” all’assunzione. Tuttavia, essi (o alcuni di essi) potranno venire assunti per i seguenti motivi:

    • scorrimento della graduatoria (provinciale) a causa della rinuncia, della mancata presa di servizio o di dichiarazione di decadenza, di uno o più vincitori. In tal caso gli idonei subentreranno secondo l’ordine di graduatoria;
    • scorrimento della graduatoria (provinciale) a causa delle dimissioni di uno o più vincitori del concorso. Anche in questo caso gli idonei subentreranno secondo l’ordine di graduatoria;
    • l’amministrazione decide coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti (punto 4. dell’art. 11 del Bando di concorso).
      Nel caso in cui vi siano idonei in due o più province confinanti, rispetto a quella in cui dovranno avvenire agli assegnazioni, la graduatoria che verrà utilizzata per prima sarà quella della provincia con il maggior numero di idonei (punto 4. dell’art. 11 del Bando di concorso).;
    • Per quanto riguarda invece il profilo professionale di funzionario linguistico è prevista la copertura di tutti i 150 posti messi a concorso.
      “Fermo restando quanto previsto dal comma 4, con specifico riguardo al profilo di funzionario linguistico, qualora, per uno o più codici di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, i posti messi a concorso non si dovessero coprire integralmente, si procederà allo scorrimento delle graduatorie afferenti alle altre combinazioni linguistiche, riconducibili comunque alla medesima famiglia professionale, sino alla copertura delle complessive 150 unità di funzionario linguistico previste dal bando, secondo il seguente ordine di preferenza: francese e arabo; inglese e francese; inglese e arabo; inglese e cinese; inglese e spagnolo; inglese e tedesco; inglese e russo; inglese e sloveno” (punto 5. dell’articolo 11 del Bando di concorso).