Notiziario n. 3 del 13 GENNAIO 2026

La Manovra di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio

Pensioni: l’età pensionabile si alza dal 2027; stop a “quota 103” e “opzione donna”; conferma di ape sociale; sul TFS, poche le novità ma in negativo.


Sul Supplemento Ordinario n. 42/L della G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la Legge 30.12.2025, n. 199 che reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026 e quello per il triennio dal 2026 al 2028.

È composta complessivamente da 21 articoli, il primo dei quali consta di 973 commi recanti le diverse norme e misure; dal n. 2 al n. 20, trovano posto gli stati di previsione dei Ministeri; l’ultimo, art. 21, ne dispone l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.

La legge di bilancio è stata costruita sulla base del quadro di finanza pubblica fissato dal Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP): l’entità della manovra complessiva risulta pari a circa 22 mld € (3,3 mld in più rispetto alla previsione originaria del DDL), parte dei quali arriverà da maggiori entrate, purtroppo, attingendo ancora una volta dal sistema previdenziale per fare cassa, parte da un “prestito” di Banche e Assicurazioni sulla scorta di quanto già avvenuto nella manovra precedente, e in ultimo da una nuova spending review con tagli nei bilanci delle PP.AA..

Tra le misure più importanti recate dalla legge di bilancio vanno segnalate: il taglio dell’IRPEF per il c.d. ceto medio (aliquota dal 35 al 33 % per la fascia di reddito 28-50mila), con uno sconto massimo di 440 € annui, e sterilizzazione dopo i 200mila € di reddito; la rottamazione (la quinta) delle cartelle esattoriali emesse a tutto il 2023, con rateazione fino a 9 anni; la conferma dei bonus fiscali casa (50% ristrutturazioni prima casa) e l’aumento del bonus mamme; congedi parentali fruibili fino ai 14 anni dei figli; conferma aliquota al 21% sugli affitti brevi per il primo appartamento e del 26% per il secondo, mentre dal terzo in sù scatta il reddito d’impresa; infine, forte incremento delle spese per la Difesa (2026, 3,5 mld €; 2027, 7 mld.; 2028, 12 mld, complessivamente 22,5 mld di € nel triennio, lo 0,15% del PIL).

Di notevole importanza anche le misure varate per il 2026 in materia di detassazione dei rinnovi contrattuali e del salario accessorio, ma in misura differenziata tra lavoratori pubblici e privati, rispetto ai quali il nostro sindacato ha dato conto ed espresso le proprie valutazioni con il Notiziario n. 144 del 30.12.2025, al quale naturalmente rinviamo.   

Tra le norme recate dalla legge di bilancio, ci sono naturalmente anche quelle che riguardano il sistema previdenziale, che trovano tutte posto all’art. 1, e più precisamente ai commi: n. 162-163, dal n. 179 al n 205 compresi e infine n. 717-718, e dei cui contenuti proviamo ora a dar conto proponendo una sintesi per le singole opzioni.

  • PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONI ANTICIPATE ORDINARIA E CONTRIBUTIVA

A partire dal 2027 l’età pensionabile tornerà ad aumentare, come previsto dalla normativa vigente che disciplina l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici in base agli aggiornamenti ISTAT sulla speranza di vita.  La legge di bilancio 2026 prevede l’aumento di un mese a partire dal 1.1.2027 (serviranno pertanto 67 anni e 1 mese per la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e 42 anni e 11 mesi di contributi – un anno in meno per le donne – per la pensione anticipata ordinaria), e ulteriori due mesi a partire dal 1.1.2028 (serviranno per uscire 67 e 3 mesi per la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi e 43 anni e 1 mese di contributi – un anno in meno per le donne – per la pensione anticipata ordinaria), mentre resta invariata la finestra mobile di tre mesi.

La misura interesserà in egual modo anche le “pensioni anticipate contributive” di chi ha iniziato a lavorare dal 1.1. 1996, e anche quelle del personale del comparto Sicurezza e Difesa (militari Forze Armate, Polizia di stato; etc. etc.).

L’aumento dell’età pensionabile dal 2027 non interverrà invece solo per una piccola platea di lavoratori, il 2%, 10 mila lavoratori circa su quasi mezzo milione che va mediamente in pensione in un anno, e precisamente: quelli che svolgono attività gravose (all. B Legge 205/2017: insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori asili-nido; operai edili; gruisti; conducenti mezzi pesanti; personale viaggiante; infermieri e ostetrici con turni; addetti alle pulizie, raccolta rifiuti, etc.) e quelli che svolgono attività usuranti (D.Lgs. 67/2011: lavoratori turnisti notturni di continuità; lavori in galleria/cava/ miniera; esposizione ad alte temperature; etc.). 
Ma sorprendentemente non vengono esclusi dall’aumento dell’età pensionabile i cosiddetti “lavoratori precoci”, al netto di quelli con attività gravose.

Al netto di questa platea, davvero minima, dunque, l’età pensionabile crescerà dal 2027, e con tanti saluti alle promesse fatte e agli impegni ripetutamente assunti da Forze ed esponenti di primo piano del Governo. Va però correttamente segnalato come, in base alla norma varata, l’incremento dell’età pensionabile fa salvo l’anno 2026 e decorre – primo step – dall’anno 2027, e questo consente di poter immaginare (come ha fatto il Sottosegretario Durigon) che ci sia ancora la possibilità di modificare il quadro attuale operando un nuovo blocco, magari anche solo parziale e selettivo come qualcuno ha anche ipotizzato. Ovviamente, come CSE FLP Pensionati seguiremo da vicino questa partita, essendo convinti della necessità di un intervento definitivo in corso 2027 per uno stop totale all’aumento dell’età pensionabile. A tal proposito è utile segnalare come, in base alle previsioni attuali, l’aspettativa di vita continuerà a crescere nei prossimi anni, e si prevede ogni due anni un allungo di tre mesi. E per questo va bloccata!

Ma per il 2026, tutto comunque rimane invariato con la riconferma delle regole vigenti per il 2025 e dunque:

  • pensione di vecchiaia a 67 anni d’età con minimo 20 anni di contributi;
  • pensione anticipata ordinaria con 42 anni+10 mesi di contributi (- 1 anno per le donne) e finestra mob. di 3 mesi;
  • pensione anticipata contributiva riservata ai lavoratori assunti dal 1.1.1996 con 64 anni di età e 20 anni di contributi, avendo maturato un assegno pari almeno a 3 volte il trattamento minimo INPS, requisito che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte in presenza di due o più figli, e con finestra mobile di tre mesi.
  • PENSIONE USURANTI E PENSIONE PRECOCI

Nel 2026, per gli addetti ad attività usuranti (D.Lgs. 67/2011), sono necessari un’età minima 61 anni e 7 mesi, 35 anni di contributi e raggiungimento di una “quota” (età + contributi) pari a  97,6. Sono qui ricompresi i lavori con turni notturni di almeno sei ore per 64 giorni lavorativi, o di almeno tre ore fra mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno, svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. La finestra mobile è di 12 mesi per i lavoratori dipendenti.

Praticabile anche nel 2026 l’accesso alla pensione dei lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi di cui minimo uno versato entro il compimento dei 19 anni, a condizione però di rientrare in una delle quattro categorie previste: disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregiver, addetti a mansioni gravose. Come già detto, l’età pensionabile crescerà anche per i “precoci” (1 mese dal 2027; 2 mesi dal 2028), a netto dei “gravosi”.

Ultima annotazione: la legge di bilancio taglia i fondi per i prossimi anni destinati ai precoci (50 milioni nel 2033 e 100 l’anno dopo) che agli usuranti (40 all’anno dal 2033).

  • QUOTA 103 E OPZIONE DONNA

La legge di bilancio 2026 dispone lo stop per mancata proroga di “quota 103” (pensione con 62 anni d’età e 41 di contributi) e di “opzione donna” (pensione con 61 anni di età e 35 anni di contributi per le tre categorie Ape social), una scelta questa che negherà nel 2026 l’accesso alle due opzioni, scelta che segue le tante restrizioni del passato.

Entrambe le opzioni sono però utilizzabili anche nel 2026, ma da chi ha già maturato i requisiti con le vecchie regole:

  • Opzione Donna: lavoratrici con 35 anni di contributi e 61 anni di età (uno in meno per ogni figlio fino a un massimo di due figli) maturati entro il 31 dicembre 2024, se appartengono a una delle seguenti categorie: disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi ministeriali aperti, caregiver, disabili al 74%, e comunque   con il ricalcolo interamente contributivo della pensione.
  • Quota 103 necessita invece di 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, scatta il ricalcolo interamente contributivo e fino al compimento dell’età pensionabile l’assegno non può superare le quattro volte il minimo INPS. Precisazione importante: se la Quota 103 era già stata raggiunta nel 2023, valgono i requisiti di allora, e dunque non ci sarà il ricalcolo contributivo e l’assegno potrà raggiungere le cinque volte il minimo INPS, tornando poi pieno al compimento dei 67 anni.
  • APE SOCIAL

La Legge di bilancio dispone invece la proroga per il 2026 di “APE social”, fattispecie questa che non è una pensione, ma solo una misura ponte di accompagnamento, di importo fino a 1.500 euro lordi mensili, di alcune categorie di lavoratori più disagiati verso la pensione di vecchiaia.  Potranno dunque continuare ad accedervi coloro che matureranno nel 2026 i requisiti previsti: 63 anni e 5 mesi d’età con 30 anni di contributi per i lavoratori disoccupati involontari, caregiver, e con handicap di almeno il 74%; sempre 63 anni e 5 mesi d’età ma con 32 anni di contributi per edili e ceramisti; infine 63 anni d’età e 36 anni di contributi, invece, per addetti a mansioni gravose o pesanti, che debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10. Per le lavoratrici madri con figli, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite max di 2 anni.

  • PENSIONE MINIMA E ASSEGNO SOCIALE

La pensione minima salirà da 616,67 a 619,80 €, dunque meno di 4 euro al mese, mentre per l’assegno sociale, destinato a cittadini disagiati con minimo 67 anni e nel 2026 pari a 546,24 €, l’aumento sarà di 20 € mese con maggiorazione del reddito max di 260 €.

  • PEREQUAZIONE PENSIONI

Confermate per l’anno in corso le regole vigenti nel 2025 per l’adeguamento delle pensioni al costo della vita: ne abbiamo parlato in dettaglio nel Notiziario n. 131 del 3.12.2025 al quale rinviamo, nel quale davamo anche conto del Decreto Interministeriale 19.11.2025 che ha fissato la rivalutazione provvisoria 2026 all’1,4 % dal 1° gennaio c.a.

  • CONFERMA “BONUS MARONI”

La legge di bilancio ha prorogato, per l’anno in corso, l’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d “bonus Maroni”, dal Ministro che la concepì per primo nel 2004), che consentirà ai lavoratori privati e pubblici interessati,  che hanno maturato entro il 31.12.2025 il diritto a “quota 103” (41 anni di contributi + 62 anni d’età) oppure che maturino entro il 31.12.2026 il diritto a “pensione anticipata ordinaria” (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, uno in meno per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica), di continuare a lavorare optando per la destinazione in busta paga dei contributi IVS a proprio carico (il 9,19% della retribuzione imponibile per i lavoratori privati; l’8,89% per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap). Un vantaggio immediato, dunque, derivante dalla destinazione in busta paga dei contributi IVS non versati all’INPS, che si traduce al momento in un aumento netto dello stipendio, peraltro completamente esente da tasse e non soggetto a IRPEF, e questo sia per i lavoratori privati che per quelli pubblici come precisato con la risoluzione n. 45/2025 da Agenzia delle Entrate.

A tal riguardo, è comunque utile ricordare come la simulazione operata l’anno scorso da UPB (Ufficio Parlamentare di Bilancio) abbia dimostrato come l’opzione posticipo del pensionamento risulti via via meno vantaggiosa man mano che ci sia avvicini all’età della pensione di vecchiaia (fissata oggi a 67 anni).

  • TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)

Ancora una volta è andata delusa l’aspettativa di milioni di lavoratori pubblici che speravano che la legge di bilancio 2026 fosse l’occasione per dare finalmente attuazione alla sentenza n. 130/2023 della Corte Cost. per cancellare la “vergogna”, per dirla con il nostro Segr. Gen. M. Carlomagno, del differimento (fino a 7 anni!) e della rateizzazione (fino a 3 rate) della liquidazione dei lavoratori pubblici. Nulla di tutto questo, purtroppo!

Al danno, però, la legge di bilancio aggiunge quella che appare quasi una beffa: per i pensionati di vecchiaia, dal 1.1.2027, INPS anticiperà, di tre mesi l’erogazione della prima rata (dunque, dopo 9 mesi e non 12 come oggi), il che appare una scelta giocata su due fronti: in primo luogo, evitare una terza e magari più pesante sentenza di censura della Corte Costituzionale nei confronti di un legislatore inadempiente, dando il senso di un intervento comunque operato; in secondo luogo, far addirittura cassa, in quanto verrebbe meno la detassazione introdotta dalle legge 26/2019 che prevede una riduzione d’imposta pari all’1,5% per il TFS erogato dopo 12 mesi (dunque, dopo 9 mesi, zero detassazione e applicazione dell’aliquota ordinaria).

Alla luce di queste scelte, non potrà che proseguire, nei prossimi giorni, l’azione di mobilitazione e le iniziative di contrasto per cancellare la vergogna del TFS differito e rateizzato, portate avanti unitariamente dalla nostra CSE insieme ad altre cinque confederazioni (CGIL; CGS; COSMED; CIDA e CODIRP), e questo nelle more del nuovo pronunciamento (udienza pubblica fissata per il 10 febbraio 2026) della Corte Costituzionale sulla vicenda TFS a seguito delle rimessioni operate da TAR Marche e TAR Lazio).

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La legge di bilancio reca, all’art. 1 comma 204, una mini-riforma della previdenza integrativa. Dal 1° luglio p.v., i lavoratori dipendenti del settore privato neo-assunti, esclusi i lavoratori domestici, aderiranno automaticamente alla previdenza integrativa verso il fondo pensione collettivo individuato da un accordo o dal contratto collettivo nazionale o territoriale/aziendale. Detta adesione comporterà il conferimento al fondo pensione di tutto il proprio TFR maturando e dei contributi sia del datore di lavoro che del lavoratore, esentato solo nel caso in cui la retribuzione lorda sia inferiore all’assegno sociale. Entro 60 gg. dalla prima assunzione, il, lavoratore potrà diversamente optare, o conferendo il proprio TFR ad altra forma di previdenza complementare o mantenendo detto TFR in azienda ai fini della futura buonuscita.

Per i lavoratori non di prima assunzione, invece, il meccanismo di silenzio-assenzo come sopra descritto scatterà solo nel caso il lavoratore non abbia già operato una scelta nel corso delle precedenti assunzioni.

Cancellata inoltre la norma, introdotta con la finanziaria 2025, mediante la quale i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, c.d. c.d. “contributivi puri” con almeno 25 anni di servizio, potevano sommare la pensione maturata all’INPS con la rendita da fondo pensione cui aderivano ai fini del raggiungimento dell’importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata contributiva a 64 anni.

Atteso che il cammino parlamentare del DDL non ha apportato le modifiche da noi auspicate, anzi ha rischiato addirittura di peggiorare la situazione con il primo maxiemendamento, non possiamo che confermare purtroppo il nostro giudizio negativo sul complesso delle scelte della legge di bilancio in materia di pensioni.


A cura del Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati


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