Notiziario n. 76 del 25 maggio 2026

La sorveglianza sanitaria: un obbligo per il datore di lavoro

nonché un dovere per il lavoratore, qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzi la presenza di rischi specifici

La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/08, rappresenta un obbligo per il datore di lavoro qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) evidenzi la presenza di rischi specifici, nonché un dovere per il lavoratore. Essa è costituita da visite mediche preventive e periodiche, svolte dal Medico Competente, finalizzate al monitoraggio dello stato di salute in relazione ai rischi connessi all’attività lavorativa.

Tipologie di Visite Sanitarie (Art. 41):

Visita Preventiva: effettuata prima dell’assunzione per accertare l’idoneità alla mansione.

Visita Periodica: finalizzata al monitoraggio dello stato di salute nel tempo, generalmente a cadenza periodica o secondo le indicazioni del medico competente; rischio videoterminalista cadenza quinquennale prima dei 50 anni, biennale poi.

Visita per Cambio Mansione: necessaria quando si modificano i livelli di esposizione al rischio.

Visita Prima della Ripresa del Lavoro: richiesta dopo un’assenza superiore ai 60 giorni dovuta a motivi di salute.

Visita alla Cessazione del Rapporto di Lavoro: prevista nei casi delineati dalla normativa vigente.

Visita su Richiesta del Lavoratore: da effettuarsi su richiesta del lavoratore.

Il datore di lavoro che non invia i lavoratori a visita medica rischia ammende da € 2.457,02 a € 4.914,03, con raddoppi o triplicazioni in base al numero di lavoratori coinvolti.

In un Ministero dove l’età media dei dipendenti è di 57 anni, non adottare la sorveglianza sanitaria rappresenta una violazione significativa. Inoltre, come sottolineato ripetutamente dalla Corte dei Conti, la mancata osservanza di norme di legge chiare, come quelle sulla sicurezza sul lavoro, configura questa omissione di per sé come colpa grave.

Si invitano i colleghi a segnalare alla scrivente O.S. (all’indirizzo mail interno@flp.it) la mancata osservanza delle norme richiamate o a contattare il nostro Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul lavoro per ogni utile informazione.

LA “SICUREZZA” DEL LUNEDÌ a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro


La “Sicurezza” del Lunedì a cura del Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro
dal 13 aprile 2026 è diventata un evento ricorrente dei nostri notiziari.

Riportiamo sotto un riepilogo degli argomenti già trattati:

Notiziario n. 56 del 13 aprile 2026, con il quale si denuncia che solo 21 % degli uffici ha risposto al monitoraggio sullo stress lavoro correlato;

Notiziario n. 59 del 20 aprile 2026, con il quale informa della richiesta della verifica ispettiva per sanzionare i titolari degli uffici inadempienti.

In allegato al quale ci sono anche le tabelle riepilogative degli uffici inadempienti.

Notiziario n. 61 del 27 aprile 2026, nel quale si documenta che negli uffici del Ministero dell’Interno la situazione è molto più grave di quanto potrebbe sembrare.

Notiziario n. 64 del 4 maggio 2026, che riporta una attenta disamina in merito allo stress lavoro-correlato: lo “sconosciuto” che imperversa negli uffici del Ministero dell’Interno.

Notiziario n. 66 del 11 maggio 2026, che riporta una panoramica sulla sicurezza disattenta o disattesa del Ministero dell’Interno e informa della richiesta della FLP al Ministro dell’Interno per eliminare lo scudo penale per i prefetti.

Notiziario n. 70 del 18 maggio 2026, che richiama le funzioni di  vigilanza dell’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno e con il quale si chiede di conoscere:

  1. il numero e la tipologia delle contravvenzioni o sanzioni amministrative elevate negli ultimi tre anni presso gli Uffici del Ministero dell’Interno, nonché il numero complessivo delle segnalazioni ricevute nello stesso ambito dai soggetti competenti (RLS).
  2. l’ammontare delle sanzioni poste a carico dello Stato, nel medesimo triennio, a seguito dell’attività contravvenzionale dell’Ufficio Centrale Ispettivo.