Notiziario n. 59 del 12 giugno 2025

Le regole per la validità dei contratti e accordi sindacali

Nella contrattazione di secondo livello un  accordo può essere valido anche se viene firmato da un solo sindacato o da più sindacati che insieme non raggiungono il 50% +1


Come è ormai noto, in seguito alla sottoscrizione del CCNL del Comparto Funzioni Centrali, che è avvenuta il 27 gennaio 2025, FP/CGIL, UIL/PA e USB PI (che complessivamente hanno una quota di rappresentatività di circa il 46%), poiché non hanno siglato il CCNL, hanno perso la capacità contrattuale ed altri diritti sindacali connessi.  Pertanto da quella data non possono più partecipare alle contrattazioni nelle singole amministrazioni, sia a livello centrale che a livello di sede di RSU.

Le organizzazioni sindacali del CCNL del Comparto Funzioni Centrali che hanno conservato la capacità contrattuale e che quindi partecipano alle contrattazioni nelle singole amministrazioni  centrali sono CISL/FP, CONFINTESA FP, CONFSAL/UNSA e FLP (che complessivamente raggiungono una quota di rappresentatività di circa il 54%).

In questa situazione riteniamo quindi necessario effettuare un’approfondimento su quelle che sono 

LE REGOLE PER LA VALIDITÀ DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI SINDACALI:

Per quanto riguarda i CCNL e tutti gli altri accordi e contratti stipulati in sede A.Ra.N., la validità si raggiunge solo se vengono sottoscritti da organizzazioni sindacali (confederazioni e/o federazioni) che a livello nazionale o di comparto (a seconda della materia di contrattazione) raggiungono una quota di rappresentatività superiore al 50%.

Per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello (che può avvenire a livello centrale di amministrazione che di singola sede RSU) vale invece il parere A.Ra.N. del 15 febbraio 2002, che al punto 2 (Validità della sottoscrizione dei contratti integrativi ) afferma che:

“L’art. 43, comma 3, del d. lgs. 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.

In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse.

Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalle RSU, che…. decidono al loro interno a maggioranza.

Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l’eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni <a verbale>… omissis

 

La precisazione iniziale e il successivo approfondimento servono anche a far chiarezza su quanto è successo nei giorni scorsi al Ministero dell’Interno, dove è stato firmato da tre sigle sindacali che tutte insieme non raggiungono il 50% +1 della rappresentatività, l’accordo sul Fondo Risorse Decentrate per il 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, la nostra organizzazione sindacale, che non ha firmato l’accordo in questione con le motivazioni che sono state riportate nel nostro Notiziario n. 57 del 11/06/2025, non intende quindi contestare tale accordo sotto il profilo della validità.

Ci permettiamo invece di fare delle riflessioni in merito alle posizioni e alla coerenza dei sindacati che hanno firmato.

Il nocciolo della questione (che non ha permesso alla FLP di sottoscrivere l’accordo) è quello della la eccessiva ed ingiustificata disparità di trattamento tra il personale (14.859 unità) inquadrato nel ruolo ordinario dell’Amministrazione civile dell’Interno, che per il Fondo di Sede percepirà una quota media unitaria netta di € 151,99 e il personale ex AGES (79 unità) inquadrato nel ruolo o sezione speciale della soppressa Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, che percepirà una quota media unitaria netta di   3.813,72.

A tal proposito riguardo alla CISL/FP (che probabilmente tra le 79 unità ex AGES ha una elevatissima percentuale di iscritti) dobbiamo dire che anche in passato si era sempre prodigata (sottoscrivendo gli appositi accordi) per la difesa dei privilegi di tale personale… e quindi è rimasta coerente.

Inoltre, comprendiamo che è un sindacato schierato politicamente su posizioni filogovernative come la CISL, avrebbe delle difficoltà a non siglare un qualsiasi accordo sindacale a livello di amministrazioni centrali ed in particolar modo al Ministero dell’Interno.

E’ infatti notizia di qualche ora fa che la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha appena proposto Luigi Sbarra, che fino a stamattina era il Segretario Generale della CISL, come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega lasciata a Palazzo Chigi da Raffaele Fitto dopo la sua nomina a vicepresidente della commissione europea, per occuparsi del “Sud”.

Luigi Sbarra entrerà quindi nella squadra di governo tecnicamente come “indipendente”, ma certamente senza essere passato per le elezioni.

Oltre che dalla CISL/FP, l’accordo in questione (sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2024) è stato firmato, con nostra grande sorpresa, anche da CONFINTESA FP e CONFSAL/UNSA che lo scorso anno si erano rifiutate di firmare l’accordo sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2023, che era praticamente identico a questo del 2024.

A tal proposito, in questi giorni abbiamo avuto modo di leggere i comunicati di uno dei due  sindacati autonomi firmatari che, dopo essersi “giustamente” lamentato per l’esiguità dell’importo del Fondo di Sede destinato alla stragrande maggioranza del personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile, ha comunque deciso di sottoscrivere l’accordo fornendo le seguenti motivazioni:

  1. permettere ai colleghi di partecipare alle progressioni economiche, 
  2. con la consapevolezza che in futuro tale accordo non potrà essere riproposto nelle stesse modalità.

A tali motivazioni possiamo replicare che:

  1. negli scorsi anni, anche senza la loro firma, i colleghi hanno comunque potuto partecipare alle progressioni economiche;
  2. non si capisce per quale motivo l’amministrazione non potrebbe in futuro riproporre lo stesso accordo che aveva già presentato anche lo scorso anno sapendo che, comunque, la CISL/FP lo firmerà senza alcun indugio, conferendogli la validità.

Essendo comunque ormai abituati ai comportamenti incoerenti degli altri sindacati, non siamo rimasti poi così sorpresi da quanto è accaduto.

Oltre a rimanere coerenti con le nostre posizioni, continueremo quindi ad impegnarci per provare a migliorare (con delle proposte e non con dei lamenti) la situazione lavorativa e stipendiale dei lavoratori contrattualizzati dell’Amministrazione civile dell’interno che ci onoriamo di rappresentare.

A tal proposito, come potrete leggere nel nostro prossimo comunicato che verrà diffuso domani (13 giugno), abbiamo provveduto a richiedere all’Amministrazione un tavolo di confronto riguardante l’incremento del trattamento economico del personale per effetto dell’applicazione dell’art. 14, commi 1 e 6 bis del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2025, n. 69.


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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