Notiziario n. 15 del 29 gennaio 2024
Mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione
Osservazioni alla nuova bozza di regolamentazione
Lo scorso 26 gennaio l’Amministrazione ci ha fatto pervenire una nuova bozza sulle disposizioni regolamentari per l’attuazione della mobilità volontaria nell’Amministrazione Civile dell’Interno, precisando che, aderendo ad alcune delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, sono state modificate alcune parti dell’elaborato originale, che la numeraione del articolato è stata modificata per mettere in razionale successione le disposizioni relativee allapplicaione della legge 104/92, ma che non si è potuto dar corso alle modifiche relative alla mobilità dei funzionari PNRR per le esigenze già rappresentate.
Non soddisfatti dalla portata delle modifiche effettuate e poiché riteniamo che una mobilità volontaria, effettuata in base ai criteri enunciati, determinerebbe conseguenze disastrose per alcuni uffici, soprattutto periferici, del Ministero dell’Interno, abbiamo nuovamente inviato ai vertici politici e burocratici del Ministero le nostre osservazioni.
Esse sono state inviate anche al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in quanto lo stesso ha mantenuto la delega alla trattazione degli affari del personale.
Riportiamo di seguito il contenuto delle nostre osservazioni:
- Non risulta ancora chiaro se la pubblicazione del primo bando di mobilità sarà effettuata:
a) dopo il provvedimento (D.M.) di ridefinizione delle dotazioni/piante organiche nazionali e delle singole sedi,
b) basandosi sulla definizione delle dotazioni/piante organiche nazionali e delle singole sedi che risale ad oltre 20 anni fa.
Nella seconda ipotesi i trasferimenti non sarebbero necessariamente funzionali alle reali esigenze dei vari uffici e, in alcuni casi, potrebbero addirittura aggravare gli squilibri già esistenti; - In riferimento all’articolo 1, punto 2 della bozza, rimane da chiarire il significato del termine “trasferimenti definitivi”, in quanto non risulta che finora l’Amministrazione abbia mai effettuato “trasferimenti temporanei” basati sul criterio della volontarietà. In alternativa si suggerisce di eliminare (dal punto dell’articolo in questione e da ogni altra parte dell’articolato) il termine “definitivo o definitivi” connessi ai trasferimenti.
- L’articolo 2, punto 3 della bozza, si limita ad enunciare i “criteri per individuare le sedi verso le quali sarà consentito il trasferimento”, ma non specifica nulla in merito a come verrà poi effettuata l’individuazione dei profili professionali che potranno essere trasferiti, ovvero in merito all’effettiva individuazione dei posti che verranno resi disponibili.
Si ritiene quindi necessario determinare e notificare i criteri che verranno utilizzati per tale individuazione, in assenza dei quali essa avverrebbe in maniera del tutto discrezionale o addirittura arbitraria.
Per quanto riguarda poi il criterio della “copertura della dotazione organica” che viene intesa come “complessiva”, ovvero intendendo tutto il personale assegnato ad un determinato ufficio (ovvero senza tenere conto dei diversi profili professionali) che consentirebbe la possibilità di uscita, si ritiene che tale scelta possa sguarnire alcuni uffici delle professionalità necessarie alle proprie funzionalità e pertanto non appare ottimale per un’efficace azione di governance dell’amministrazione.
Al posto del criterio della “dotazione organica complessiva” dovrebbe invece essere adoperato quello della “dotazione organica relativa a ciascun profilo professionale”.
Riguardo invece alla percentuale di copertura della dotazione organica (da intendere come quella relativa a ciascun profilo professionale) utile a consentire la possibilità di uscita da un determinato ufficio, si ritiene che essa dovrebbe essere fissata nella misura non inferiore al 50% alla data di emissione del bando.
In ogni caso, al fine di garantire un minimo di funzionalità ad ogni ufficio, nelle disposizioni regolamentari per l’attuazione della mobilità volontaria all’interno dell’Amministrazione, andrebbe inserito il principio che “in ogni caso, in ogni sede deve rimanere almeno una professionalità per ciascun profilo professionale”. - In riferimento all’articolo 6, punto 2 della bozza, per quanto concerne la seguente disposizione:
“Non possono inoltre accedere alla procedura di mobilità ordinaria i dipendenti vincitori di concorsi che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, fatte salve specifiche esigenze di servizio indicate nel bando, di volta in volta, dall’Amministrazione” si ritiene che debba essere integrato nel modo seguente: “fatta eccezione per i trasferimenti disposti ex art. 20 del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”.
A tal riguardo si fa presente che al punto 11 dell’art. 10 è riportato che “Non si applica ai titolari dei benefici di cui alla L. 104/1992 l’obbligo di permanenza nella prima sede di assegnazione di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001” e, per quanto riguarda il grado di tutela riconosciuto ai trasferimenti disposti ex art. 20 del vigente CCNQ, diversi pronunciamenti dell’Aran lo hanno in passato equiparato ai trasferimenti ex legge 104/1992. - In riferimento all’articolo 7, punto 2 della bozza, per quanto concerne la seguente disposizione:
“i dipendenti non partecipanti (al bando per la mobilità) verranno espunti dalle graduatorie dal 1995 al 2023 con la conseguente perdita dei punteggi di anzianità di domanda”, si ritiene che debba essere integrato nel modo seguente: “unicamente se compare nel suddetto bando la provincia che avevano indicato come prima scelta per esser trasferiti”.
Altrimenti, un dipendente che non partecipa ad un bando per la mobilità, perché in esso non compare la provincia presso la quale aspira ad essere trasferito, si ritroverebbe espunto dalle graduatorie dal 1995 al 2023, con la conseguente perdita dei punteggi di anzianità di domanda. - In riferimento all’articolo 10 – Legge n. 104/1992 – Mobilità volontaria dei titolari dei relativi benefici previsti, al punto 1 della bozza, “per quanto concerne la possibilità di uscita dalle sedi indicate dall’Amministrazione, la cui dotazione organica complessiva risulta, alla data di emissione del bando medesimo, non inferiore al 50% nonché la facoltà di scelta di tutti i posti disponibili in entrata”, si ritiene che debba essere integrato nel modo seguente:
“in ogni caso, nella sede di uscita, dovrà rimanere almeno una professionalità del medesimo profilo professionale”. - In riferimento al contenuto dell’art. 12, riguardante il Personale addetto alle Commissioni e Sezioni operanti per il riconoscimento della Protezione Internazionale, si ritiene che sia necessario un preventivo confronto sindacale per meglio definire lo status e le condizioni di trasferibilità di coloro che, benché assunti ai sensi dell’articolo 12 del d.l. n. 13 del 2017, sono stati poi dismessi dalle suddette Commissioni e Sezioni ed adibiti ad altri compiti all’interno delle Prefetture.
- Analogamente a quanto previsto per il Personale addetto alle Commissioni e Sezioni operanti per il riconoscimento della Protezione Internazionale, si ritiene necessario definire una regolamentazione della mobilità volontaria anche per il personale appartenente ai ruoli ex AGES.
- In riferimento all’allegato 1 alla lettera B punto 1 della bozza, per quel che concerne l’attribuzione del punteggio al “convivente di fatto”, si ritiene necessario specificare un periodo minimo che deve avere la durata della convivenza (riscontrabile mediante la residenza) alla data della pubblicazione del bando.
Altrimenti, si corre il rischio che delle nuove (vere o presunte) convivenze di fatto vengano artatamente e strumentalmente dichiarate o iniziate al solo fine di scavalcare altre persone nelle graduatorie dei trasferimenti.
Si fa inoltre notare che, a differenza del matrimonio e dell’unione civile, una convivenza di fatto potrebbe essere oggettivamente appurata solo riscontrando la coincidenza abitativa (e quindi di residenza) tra due o più persone… condizione assai difficile da realizzare, e a volte anche inverosimili, quando esse vivono e/o lavorano a centinaia di chilometri di distanza. - In riferimento all’allegato 1 alla lettera B punto 2 della bozza, per quel che concerne l’attribuzione del punteggio al dipendente che unico genitore, si chiede di assegnare 6 punti (e non 4) per il primo figlio a carico se il dipendente è unico genitore.
Scarica la nuova bozza di regolamentazione per l’attuazione della mobilità volontaria dell’Amministrazione Civile dell’Interno
Scarica la lettera della FLP contenente le osservazioni alla nuova bozza di regolamentazione per l’attuazione della mobilità volontaria
A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno