Notiziario n. 18 del 14 febbraio 2025

Novità introdotte dal CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024

Circolare n. 12187 del 13 febbraio 2025 dell’Amministrazione Civile dell’Interno


Nella giornata di ieri (13 febbraio 2025) il Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, ha diffuso una circolare (n. 12187) a firma del Vice Capo Dipartimento, Prefetto Carolina Bellantoni, riguardante le novità introdotte dal CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022 -2024.

Riportiamo sotto i profili di maggior interesse richiamati nella suddetta circolare:

Lavoro agile: l’articolo 13 del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022 -2024 prevede che sia rimessa alla contrattazione integrativa l’individuazione delle fattispecie per le quali debba estendersi il numero di giornate rese in modalità agile. 

L’articolo 14, comma 3-bis, stabilisce che nelle giornate di smart working vada corrisposto il buono pasto, per la cui erogazione è fissato, come orario di lavoro convenzionale, il medesimo di quello previsto per la prestazione in presenza. 

A tal proposito, è intervenuta l’ARAN, con parere CFC141b del 30 gennaio 2025, ove è stato chiarito che ”poiché il lavoro agile non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.
Tale disciplina non modifica in alcun modo quella relativa alle condizioni e ai requisiti per l’erogazione dei buoni pasto tutt’ora vigenti. Pertanto, eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata in lavoro agile saranno scomputati dall’orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione necessario per la maturazione del buono pasto”. 

Il CCNL 2022-2024 introduce inoltre la previsione, in via sperimentale e previo confronto sindacale, dell’articolazione su 4 giorni delle 36 ore settimanali di lavoro, ferma restando la garanzia dei livelli di servizio resi all’utenza. Detta articolazione comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annuali, nonché delle assenze giornaliere dal servizio. 

Sono state introdotte, altresì, due ore annuali di permesso per visite mediche in favore dei lavoratori ultrasessantenni (art. 22, comma 1, bis CCNL 2019/2021) ed è stata estesa la disciplina applicata ai dipendenti che effettuano terapia salvavita ai casi in cui gli stessi si assentino per accesso ambulatoriale e convalescenza post-ricovero (art. 25, comma 1). 

Quanto al permesso per partecipare all’assemblea sindacale, l’art. 10 ha previsto che le relative ore siano utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell’erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea. 

Peraltro, il contratto è intervenuto a modificare la disciplina delle ferie, stabilendo, all’art. 21, comma 13, che l’Amministrazione pianifichi, entro il mese di aprile di ciascun anno, le ferie dei dipendenti, e monitori, nel corso dell’anno, l’effettiva fruizione delle stesse. Ove sussistano motivate esigenze di carattere personale (comma 11) o indifferibili esigenze di servizio (comma 12), le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione e, a tal fine, andranno ripianificate entro il mese di febbraio del predetto anno. 

Quanto ai termini di preavviso relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’art. 28 stabilisce che essi decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della medesima risoluzione. Durante il periodo di preavviso è possibile fruire delle ferie. 

Si segnala, poi, il comma 10 dell’art. 12, che prevede, per il dipendente vincitore di concorso che, dopo il periodo di prova, rientra nell’amministrazione di provenienza, il diritto all’assegnazione nella medesima sede, ove disponibile. 

Da ultimo, nel fare riserva di ulteriori elementi, anche a seguito di contrattazione integrativa, occorre precisare che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, mentre gli istituti economici e normativi a carattere vincolato e automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione (comma 3).


Scarica la Circolare n. 12187 del 13 febbraio 2025


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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