Nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026, n. 4, è stata pubblicata la L. 1/26, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. Il provvedimento ha introdotto importanti modifiche sulla responsabilità amministrativa per danno erariale, ulteriori disposizioni in materia di controllo e consultive della Corte dei Conti e ha altresì conferito una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti. In particolare, le principali novità sono le seguenti:
- Definizione di “colpa grave”: violazione manifesta e macroscopica di norme, errore grossolano nei fatti o affermazione/negazione inequivocabile di fatti.
- Confini del potere riduttivo del giudice contabile: Riduzione del danno addebitabile al responsabile (non oltre il 30% del pregiudizio, o il doppio della retribuzione/compenso percepito).
- Obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche: l’art.1, co.7 recita:è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario»”
