Notiziario n. 40 del 8 aprile 2024
Precisazioni su progressioni verticali e differenziali stipendiali
fornite dalla Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie
Dopo che l’Amministrazione aveva inviato le OO.SS. una prima bozza (non definitiva) riguardante i criteri per la progressione tra le aree per il passaggio di complessive 653 unità di personale appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, di cui 403 passaggi dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e 250 dall’Area degli Operatori all’Area degli Assistenti, lo scorso 27 marzo, si era tenuta un prima riunione interlocutoria del tavolo sindacale nazionale, riguardante le progressioni verticali.
Il confronto sindacale riguardante l’argomento in questione proseguirà nei prossimi giorni e terrà conto delle obiezioni nel frattempo formulate o che verranno inviate dalle organizzazioni sindacali.
Venerdì 5 aprile 2024 è tuttavia pervenuta (da parte dell’Amministrazione) alle organizzazioni sindacali una nota riguardante alcune precisazioni sulle progressioni verticali e il differenziale stipendiale.
Riportiamo il contenuto della nota, contenente alcuni elementi acquisiti, su richiesta sindacale, dalla Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie, dell’Amministrazione civile dell’Interno:
La suddetta Direzione Centrale ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del C.C.N.L. – Comparto funzioni Centrali del 9 maggio 2022, “Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.”
In considerazione di quanto esposto, la previsione pattizia sopra richiamata non consente ai dipendenti che beneficeranno della progressione verticale di conservare il differenziale stipendiale maturato nell’area di provenienza, ma garantisce, tuttavia, il mantenimento del trattamento economico in godimento che sia eventualmente superiore rispetto al trattamento iniziale della nuova area, con l’attribuzione di un assegno personale riassorbibile con la successiva progressione economica.
Scarica la bozza (non definitiva) riguardante i criteri per la progressione tra le aree
A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno