Notiziario n. 92 del 2 ottobre 2025

Progressioni economiche 2024 all’interno delle Aree

Richiesta di verifica dell’avvenuta applicazione dei pareri Aran


Con una lettera inviata ieri all’Amministrazione la FLP ha chiesto di conoscere se le progressioni economiche per l’anno 2024 all’interno delle Aree sono state attribuite in modo conforme all’orientamento espresso in una serie di pareri dell’Aran (riportati sotto) in base ai quali il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale deve attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

All’esito della risposta, dirameremo un nuovo comunicato e, qualora si riscontrasse che l’Amministrazione abbia agito in dispregio all’orientamento espresso dall’Aran, coloro che si riterranno effettivamente danneggiati potranno chiedere, in prima istanza, la revisione delle graduatorie in regime di autotutela e, qualora l’Amministrazione non ottemperasse, valutare la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

Coloro che sono iscritti alla FLP potranno rivolgersi a noi per ottenere assistenza.

Per quanto riguarda gli effetti pratici dell’attribuzione dei differenziali stipendiali per le progressioni verticali, riportiamo nuovamente la nota n. 5966 fattaci pervenire il 05/04/2024 dall’Ufficio IV – Relazioni sindacali dell’Amministrazione civile dell’Interno, la quale contiene alcuni elementi acquisiti, su richiesta sindacale, dalla Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie:

“La suddetta Direzione Centrale ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del C.C.N.L. – Comparto funzioni Centrali del 9 maggio 2022, “Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l’invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua dell’area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.

In considerazione di quanto esposto, la previsione pattizia sopra richiamata non consente ai dipendenti che beneficeranno della progressione verticale di conservare il differenziale stipendiale maturato nell’area di provenienza, ma garantisce, tuttavia, il mantenimento del trattamento economico in godimento che sia eventualmente superiore rispetto al trattamento iniziale della nuova area, con l’attribuzione di un assegno personale riassorbibile con la successiva progressione economica”.


PARERI ARAN


Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale (c.d. PEO)?

  • Id: 31043

Precedente ID: CFC114

L’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

  1. Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;
  2. Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per “negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati”.

Con riguardo al punto 1), l’art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall’altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l’inquadramento nell’area (mediante assunzione dall’esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell’ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Data pubblicazione
07 Aprile 2023


Come va calcolato il triennio di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all’interno dell’area?

  • Id: 34471

In merito alla questione posta si deve innanzitutto tenere presente che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita.

Inoltre, si evidenzia che l’art. 14 comma 1 sancisce che l’attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all’interno di ciascuna area “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area…”.

Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione in area corrispondente all’attuale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Comparto funzioni centrali
Data pubblicazione
05 Giugno 2025


Con riferimento alle progressioni economiche all’interno delle aree, di cui all’art. 16 del CCNL comparto Funzioni centrali del 27.1.2025, è possibile suddividere in gruppi la platea dei dipendenti aventi diritto all’interno di ogni area, sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti?

  • Id: 35060

Il sistema di classificazione introdotto dal CCNL comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022 è articolato in 4 aree, all’interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione.

Per rafforzare tale concetto, all’interno delle Aree sono state eliminate le diverse posizioni economiche, riconducendo il percorso di crescita economica all’attribuzione di differenziali stipendiali il cui importo è unico per area.

L’art. 16 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.01.2025 stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. L’assenza di ulteriori indicazioni, unitamente al fatto che al comma 2, lett. d), del medesimo articolo viene precisato che “i differenziali stipendiali sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, […]” evidenzia che le procedure devono essere definite per area senza alcuna ulteriore suddivisione dei dipendenti in gruppi sulla base del numero dei differenziali stipendiali già attribuiti agli stessi.

Il quadro sopra delineato non è derogabile in sede di contrattazione collettiva integrativa atteso che il medesimo art. 16, al comma 2, demanda a quest’ultima solo gli aspetti di cui alla lett. d) punto 3, lett. e), lett. f) e lett. g).

Comparto funzioni centrali
Data pubblicazione
09 Luglio 2025


Come si deve interpretare il criterio stabilito nel comma 2, lett. d), n. 1) dell’articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 concernente la “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite” relativo alle progressioni economiche all’interno delle aree?

  • Id: 31120

Precedente ID: CFC128

Come è noto, il comma 1 del citato art. 14 precisa che i differenziali stipendiali da attribuire al dipendente in caso di progressione economica remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. In tale ottica, quindi, l’Amministrazione deve tenere in considerazione soltanto le valutazioni relative alle prestazioni rese nella medesima area ove si concorre per l’attribuzione del differenziale stipendiale (o di area corrispondente in vigenza del precedente sistema di classificazione).

Pertanto, la locuzione utilizzata, ossia “la media delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite”, non impone uno stringente criterio cronologico, ma permette all’Amministrazione di andare a ritroso nel tempo fino a ottenere tre valutazioni del personale ancorché non contigue.

Comparto funzioni centrali
Data pubblicazione
13 Giugno 2024


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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