Regolamento FLP Interno

approvato dal 4° Congresso Nazionale il 18 ottobre 2024

PARTE PRIMA
PRINCIPI ISTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione, sede)

  1. Il Coordinamento Nazionale FLP Interno è la struttura sindacale unitaria nazionale della Federazione FLP dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Amministrazione Civile dell’Interno indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali.
  2. Negli atti ufficiali il Coordinamento Nazionale della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche del Settore Amministrazione Civile dell’Interno, assume la denominazione FLP Interno.
  3. La sede della FLP Interno è in Roma, Ministero dell’Interno, Palazzo Viminale, Palazzina F – 1° piano – stanza n. 50).

Art. 2 (scopi)

  1. La FLP Interno tutela e difende gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori e le lavoratrici che rappresenta.
  2. Promuove una politica atta a conseguire una effettiva uguaglianza giuridica, una giustizia sociale ed economica all’interno della categoria e fra le categorie.
  3. Intraprende in favore della categoria rappresentata tutte le iniziative che siano in armonia con la politica sindacale perseguita dalla Federazione FLP.
  4. Al Coordinamento Nazionale FLP Interno compete la gestione degli assetti organizzativi interni e delle risorse di propria competenza nel rispetto dello Statuto FLP e dei relativi regolamenti.

Art. 3 (compiti)

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell’art. 2 la FLP Interno intende:

  • organizzare i lavoratori e le lavoratrici e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi, intervenendo attivamente su tutti i problemi che direttamente o indirettamente, in ogni sede, ne pongono in discussione i diritti e le conquiste comuni;
  • promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
  • favorire l’adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla vita dell’organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio.

Art. 4 (iscrizione, quote associative, patrimonio)

  1. Sono iscritti alla FLP Interno gli iscritti alla FLP appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno, in conformità con le norme fissate dagli organi della FLP.
  2. L’adesione si realizza con la sottoscrizione da parte del lavoratore dell’atto di delega a riscuotere la contribuzione sindacale, rilasciato a favore della FLP.
  3. I contributi associativi sono intrasmissibili.
  4. La ripartizione delle risorse di competenza della FLP Interno è stabilita dalla Federazione FLP e, in subordine o per quanto da essa non disciplinato, dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP Interno.
  5. Il tesseramento verrà effettuato in conformità alle norme Federali.

Art. 5 (i diritti degli iscritti)

Tutti gli iscritti alla FLP appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno e gli ex appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno collocati in pensione e che risultano iscritti a FLP-Pensionati, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento, con il rispetto dei principi e delle norme dello statuto e del regolamento dello Statuto della FLP e del presente regolamento, hanno il diritto di:

a) essere elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all’organizzazione;
b) essere candidabili per le strutture della FLP Interno;
c) partecipare alla formazione delle scelte della FLP Interno;
d) essere designati a rappresentare la FLP Interno in attività, strutture o enti esterni;
e) usufruire di tutti i servizi e vantaggi connessi al possesso della tessera della FLP;
f) essere informati sull’utilizzo dei dati personali sensibili.

Art. 6 (democrazia interna)

a) La vita interna della Federazione FLP e quindi anche del Coordinamento Nazionale FLP Interno si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione;
b) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione, nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno;
c) al tempo stesso, per garantire l’indipendenza del sindacato, non è permessa la costituzione di correnti politiche ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;
d) tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite;
e) le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale possono tenersi anche in modalità videoconferenza. Le decisioni sono valide solo se deliberate da almeno la metà + 1 dei componenti i suddetti organismi.

Art. 7 (incompatibilità interne e funzionali)

Le norme che regolano le incompatibilità di qualsiasi sorta e genere sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione FLP o quelle che saranno stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP.

Art. 8 (limiti di età)

Non può essere candidato alla carica di Coordinatore Generale chi al momento della candidatura sia già stato collocato in pensione, salvo espressa deroga deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno e approvata dalla Federazione FLP. 

Può invece continuare a ricoprire la suddetta carica chi è stato collocato in pensione successivamente alla sua elezione.

PARTE SECONDA

ORGANI E STRUTTURA DELLA FLP Interno

Art. 9 (organi)

Sono organi della FLP Interno:

a) il Congresso Nazionale;
b) il Comitato Direttivo Nazionale;
c) la Segreteria Nazionale;
d) l’Ufficio di Staff della Segreteria Nazionale;
e) gli Uffici/Dipartimenti e gli Uffici/Osservatori;
f) il Coordinatore Generale.

Art. 10 (strutture aziendali e territoriali)

Sono strutture periferiche della FLP Interno:

g) i Coordinamenti Aziendali;
h) i Coordinamenti Territoriali;
i) il Coordinamento Territoriale della provincia di Roma.

ORGANI

Art. 11 (Congresso Nazionale)

  1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo della FLP Interno.
  2. Esso, di norma, si tiene in via ordinaria ogni cinque anni, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP e, comunque, prima del Congresso Nazionale della Federazione FLP; in via straordinaria, qualora lo richieda la maggioranza semplice dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.
  3. Viene convocato dalla Segreteria Nazionale (in caso di urgenza dal Coordinatore Generale FLP Interno), si svolge nel rispetto delle regole stabilite ed approvate dai delegati congressuali e/o contenute nel presente regolamento tenendo conto di eventuali direttive che dovessero pervenire dalla Federazione FLP.
  4. Elegge:
    a) il Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno;
    b) i delegati al Congresso Nazionale della FLP secondo le norme emanate dal Comitato Direttivo Nazionale della Federazione FLP.
  5. Emana, approva o modifica il Regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno.
  6. Può fornire linee di indirizzo di politica sindacale al Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.
  7. È ammessa la partecipazione al Congresso Nazionale tramite delega ad altro delegato. Ogni delegato può ottenere un massimo di 2 deleghe ed esprimere quindi un massimo di 3 voti.

Art. 12 (Comitato Direttivo Nazionale)

  1. Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP Interno è, tra un congresso e l’altro, l’organo politico e consultivo della FLP Interno.
  2. É costituito da un numero minimo di quindici e da un numero massimo di venticinque componenti, che vengono eletti dal Congresso Nazionale o cooptati dal Comitato Direttivo Nazionale.
  3. La cooptazione di nuovi componenti del Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno, tra un congresso e l’altro, può avvenire con maggioranza dei due terzi dei componenti, nei seguenti casi:
    a) per ripristinare il numero minimo di quindici componenti previsti dal regolamento della FLP Interno (determinazione obbligatoria);
    b) per rimpiazzare componenti decaduti dall’incarico per qualsiasi motivo (determinazione facoltativa);
    c) in presenza di aumenti considerevoli del numero degli iscritti o dell’ingresso nel sindacato di persone e/o gruppi di particolare rilevanza (determinazione facoltativa);
    d) per assicurare la rappresentanza, in considerazione di quanto previsto dall’art. 22 dello statuto FLP, di almeno un dirigente sindacale rappresentate dal SUNAS, sindacato che aderisce alla Federazione FLP che è espressione dell’area professionale degli “assistenti sociali” (determinazione eventuale);
    e) per assicurare la rappresentanza ad associazioni che rappresentano particolari categorie professionali (determinazione facoltativa).
  4. In ogni caso i componenti cooptati non potranno mai essere più di cinque e il numero totale dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale del Coordinamento FLP Interno non potrà mai superare il numero massimo di venticinque previsto dal presente regolamento.
  5. Possono ricoprire la carica di componente del Comitato Direttivo Nazionale del Coordinamento FLP Interno tutti gli iscritti alla FLP appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno, compresi coloro che sono stati collocati in pensione e che sono regolarmente iscritti alla FLP Pensionati.
  6. Compete al Comitato Direttivo Nazionale del Coordinamento FLP Interno:
    a) eleggere il Coordinatore Generale e, su proposta di questo, la Segreteria  Nazionale;
    b) attuare gli indirizzi generali eventualmente indicati dal Congresso;
    c) indicare alla Segreteria Nazionale le linee guida da seguire;
    d) deliberare in ordine alla politica sindacale e a tutti gli atti organizzativi e agli adempimenti da adottare;
    e) ratificare le deliberazioni di urgenza adottate dalla Segreteria Nazionale;
    f) approvare i rendiconti di spesa della Segreteria Nazionale;
    g) accorpare (rispettando il principio della continuità territoriale) 2 o più province in un unico ambito territoriale;
    h) indire il Congresso Nazionale, fissandone le modalità di svolgimento non in contrasto con quelle della Federazione FLP;
    i) apportare modifiche al presente regolamento, a maggioranza dei due terzi dei componenti, per motivi di assoluta urgenza e necessità o su indicazione della Federazione FLP.
  7. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, di norma, almeno una volta l’anno, su convocazione della Segreteria Nazionale o del Coordinatore Generale.
    Esso può riunirsi in modalità videoconferenza.
  8. Le riunioni in modalità videoconferenza devono avvenire nel pieno rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento e garantendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto.
  9. Le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale vengono normalmente adottate a “maggioranza semplice dei presenti” tranne per quanto riguarda le cooptazioni di nuovi componenti, le decisioni in materia disciplinare e le modifiche al presente regolamento, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
  10. Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale è ammessa la partecipazione mediante delega ad altro componente, ma esse sono valide solo se vi partecipa almeno la metà + 1 dei componenti. Ciascun componente, oltre al proprio voto, può sommare un massimo di due deleghe.
  11. Nelle delibere del Comitato Direttivo Nazionale, al fine di raggiungere comunque una maggioranza in caso di parità di voti, il voto del Coordinatore Generale è decisivo.
  12. I componenti del Comitato Direttivo Nazionale che non partecipano (in presenza e/o in modalità videoconferenza) alle riunioni dell’organismo per due volte consecutive, oppure per due volte nel medesimo anno solare, decadono automaticamente dall’incarico. La delega eventualmente rilasciata ad altro partecipante alla riunione non è considerata valida ai fini del rilevamento della presenza.

Art. 13 (Segreteria Nazionale)

  1. La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Coordinamento Nazionale;
  2. oltre che dal Coordinatore Generale, è composta da un minimo di altri quattro e al massimo di altri otto componenti, eletti dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Coordinatore Generale;
  3. si può riunire anche in modalità videoconferenza su convocazione del Coordinatore Generale o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti;
  4. attua le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale;
  5. delibera – a maggioranza semplice – su tutte le questioni aventi carattere d’urgenza e, quindi, anche su quelle di competenza del Comitato Direttivo Nazionale. In tal caso le deliberazioni adottate dovranno essere sottoposte a ratifica del Comitato Direttivo Nazionale nel corso della prima riunione successiva alla delibera;
  6. nelle decisioni della Segreteria Nazionale, al fine di raggiungere comunque una maggioranza in caso di parità di voti, il voto del Coordinatore Generale è decisivo;
  7. svolge le trattative sindacali di livello nazionale e, quando ne ricorre la necessità, anche quelle di livello periferico;
  8. accredita le strutture periferiche (aziendali e territoriali) della FLP Interno;
  9. nomina ed accredita i componenti della FLP Interno in seno ad organismi esterni, della Federazione e/o dell’Amministrazione;
  10. .assicura la quotidiana attività;
  11. nomina i componenti dell’Ufficio di Staff di concerto con il Coordinatore Territoriale di Roma;
  12. può costituire Uffici/Dipartimenti e Uffici/Osservatori, provvedendo a nominarne i responsabili;
  13. garantisce l’informazione a tutte le strutture del Coordinamento Nazionale FLP Interno;
  14. cura la propaganda ed il proselitismo tra i lavoratori e le lavoratrici;
  15. in caso di prolungato impedimento del Coordinatore Generale, il componente più anziano di età della Segreteria Nazionale ha il compito – raccordandosi con la Federazione FLP – di convocare il Comitato Direttivo Nazionale del Coordinamento FLP Interno per eleggere un nuovo Coordinatore Generale e, su proposta di questo, una nuova Segreteria Nazionale.

Art. 14 (Ufficio di Staff della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Territoriale di Roma)

  1. L’Ufficio di Staff della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Territoriale di Roma è un organo, eventuale, di collaborazione tecnica;
  2. può essere composto al massimo di 9 componenti, nominati dalla Segreteria Nazionale di concerto con il Coordinatore Territoriale di Roma;
  3. ai componenti dell’Ufficio di Staff possono essere affidati compiti amministrativi, organizzativi, di segreteria, di consulenza, di rappresentanza o compiti ed incarichi tecnici di supporto alla Segreteria Nazionale;
  4. la Segreteria Nazionale, di concerto con il Coordinatore Territoriale di Roma,  può nominare un Capo dell’Ufficio di Staff, il quale assume la responsabilità del suo funzionamento e coordina l’attività degli altri componenti.

Art. 15 (Uffici/Dipartimento e Uffici/Osservatorio)

  1. Possono essere costituiti degli Uffici/Dipartimento per seguire specifici settori dell’attività sindacale e degli Uffici/Osservatorio per monitorare determinati fenomeni o attività;
  2. la decisione di costituire gli Uffici/Dipartimenti e gli Uffici/Osservatori compete alla Segreteria Nazionale, la quale provvede anche a nominare a capo di ciascuno di questi Uffici un “Responsabile” che, per gli Uffici/Dipartimento potrà essere scelto tra i componenti della stessa Segreteria Nazionale o anche del Comitato Direttivo Nazionale, mentre  per gli Uffici/Osservatorio potrà essere scelto anche tra i dirigenti sindacali territoriali, che verranno così automaticamente incardinati anche nell’Ufficio di Staff;
  3. i Responsabili degli Uffici/Dipartimenti e degli Uffici/Osservatori lavorano seguendo le direttive del Coordinatore Generale e rispondono alla Segreteria Nazionale e al Comitato Direttivo Nazionale del proprio operato.

Art. 16 (Coordinatore Generale FLP Interno)

  1. Il Coordinatore Generale è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale;
  2. propone, al Comitato Direttivo Nazionale, i candidati per l’elezione dei componenti della Segreteria Nazionale;
  3. può proporre, alla Segreteria Nazionale e al Coordinatore Territoriale di Roma i candidati da nominare nell’Ufficio di Staff e la costituzione degli Uffici/Dipartimenti e degli Uffici/Osservatori e dei relativi “Responsabili” da nominare;
  4. coordina i lavori della Segreteria e del Comitato Direttivo Nazionale e presiede alle loro riunioni (in caso di assenza o impedimento del Coordinatore Generale a presiedere le riunioni sarà il componente della Segreteria Nazionale più anziano di età;
  5. nelle delibere della Segreteria Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale, in caso di parità di voti espressi, il suo voto risulta decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  6. rappresenta il Coordinamento Nazionale FLP Interno davanti a terzi ed in giudizio.

STRUTTURE AZIENDALI E TERRITORIALI

Art. 17 (Coordinamenti Aziendali FLP Interno)

  1. Ogni ufficio del Ministero dell’Interno in cui è in servizio personale dell’Amministrazione Civile, che è sede di RSU, e in cui siano presenti almeno 3 iscritti in servizio, è denominato “Sezione aziendale”. In esso può essere costituito un Coordinamento Aziendale della FLP Interno composto da tutti gli iscritti.
  2. Il Coordinamento Aziendale può eleggere un Coordinatore Aziendale.
    Dove non è costituito il Coordinamento Aziendale o quando non si è provveduto ad eleggere un Coordinatore Aziendale, questo può essere nominato dal Coordinatore Territoriale FLP Interno tra gli iscritti dell’ufficio che è sede di RSU. Il Coordinatore Aziendale svolge un’opera di raccordo tra gli iscritti della sezione e le altre strutture della FLP presenti nell’ambito territoriale. Egli gode dei diritti e delle prerogative sindacali.

Art. 18 (Coordinamenti Territoriali FLP Interno)

  1. Ogni ambito territoriale di norma coincide con il territorio di una attuale provincia. Tuttavia, per ragioni di opportunità, il Comitato Direttivo Nazionale può decidere di accorpare (rispettando il principio della continuità territoriale) due o più province in un unico ambito territoriale.
  2. In ogni ambito territoriale in cui vi siano almeno 5 iscritti in servizio è possibile costituire un Coordinamento Territoriale FLP Interno.
  3. Il Coordinamento Territoriale FLP Interno è rappresentato dal Coordinatore Territoriale, che viene eletto dagli iscritti in occasione del Congresso Territoriale.
  4. Il Coordinamento Territoriale può eleggere (con le medesime modalità adottate per la nomina del Coordinatore Territoriale) anche un Vice-coordinatore Territoriale con funzioni vicarie. Inoltre, il Coordinamento Territoriale costituisce la Segreteria Territoriale che ha funzioni consultive del Coordinatore Territoriale, provvedendo ad eleggere i componenti elettivi: 1 ogni 5 iscritti, oltre i primi cinque.
  5. Fanno parte della Segreteria Territoriale, oltre al Coordinatore, al Vice-coordinatore Territoriale e ai componenti eventualmente eletti in sede di Congresso Territoriale, i Coordinatori Aziendali (solo se sono stati eletti) e gli RSU eletti nei vari uffici dell’ambito territoriale, se sono iscritti alla FLP.
  6. Il Coordinatore Territoriale gode di tutti i diritti e le prerogative derivanti dalla rappresentatività sindacale ed ha la titolarità alla contrattazione decentrata in tutti gli uffici dell’Amministrazione Civile dell’Interno presenti nell’ambito territoriale. Egli può esercitare il mandato direttamente in via esclusiva, o congiuntamente ad altri componenti della Segreteria Territoriale.
    Negli uffici che sono sede di RSU in cui sono presenti almeno 3 iscritti e nei quali non è stato costituito un Coordinamento Aziendale o non si è proceduto alla elezione di un Coordinatore Aziendale, il Coordinatore Territoriale può nominare, tra gli iscritti di quell’ufficio, un Coordinatore Aziendale.
    Il Coordinatore Territoriale garantisce inoltre l’informazione a tutti gli iscritti del proprio ambito territoriale. Cura la propaganda ed il proselitismo tra i lavoratori e le lavoratrici.
  7. Gli accreditamenti degli organismi aziendali e territoriali della FLP Interno sono di competenza della Segreteria Nazionale che, in ogni momento, può avocare a se (con provvedimento da sottoporre a ratifica del Comitato Direttivo Nazionale) la titolarità della contrattazione e degli altri diritti e prerogative sindacali, all’interno di taluni ambiti territoriali e/o di singoli uffici.
  8. Negli ambiti territoriali in cui non è costituito un Coordinamento Territoriale, la Segreteria Nazionale può nominare – per la durata massima di 2 anni (prorogabili al massimo per altri 2 anni) – un Commissario Territoriale che ha i medesimi poteri e gode delle stesse prerogative del Coordinatore Territoriale.
  9. All’interno degli ambiti territoriali in cui non è costituito un Coordinamento Territoriale e non è stato nominato un Commissario, la titolarità alla contrattazione e gli altri diritti e prerogative sindacali sono esercitati dalla Segreteria Nazionale del Coordinamento Nazionale FLP Interno o dalle strutture territoriali della Federazione FLP.
  10. L’incarico di Coordinatore Territoriale (eletto o di nomina commissariale) può essere conferito anche ad ex dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che lavoravano nella struttura territoriale, ora collocati in pensione e che sono regolarmente iscritti alla FLP-Pensionati.

Art. 19 (Organizzazione del territorio di Roma – Coordinamento Territoriale di Roma).

  1. All’interno del territorio dell’attuale provincia di Roma è costituito il Coordinamento Territoriale FLP Interno di Roma che è composto da tutti gli iscritti alla FLP dell’Amministrazione Civile dell’Interno della attuale provincia di Roma.
  2. I Dipartimenti Ministeriali in cui sono presenti almeno 5 iscritti, sono denominati “Sezioni dipartimentali”; gli altri uffici che sono sedi di RSU della attuale provincia di Roma, e in cui sono presenti almeno 3 iscritti, sono denominati “Sezioni aziendali”.
  3. In tali “sezioni” (dipartimentali o aziendali) può essere costituito un Coordinamento Dipartimentale o Aziendale della FLP Interno composto da tutti gli iscritti della “sezione”.
  4. I Coordinamenti dipartimentali e aziendali possono eleggere un Coordinatore dipartimentale o aziendale, il quale svolge un’opera di raccordo degli iscritti della sezione con il Coordinatore Territoriale della FLP Interno di Roma. I Coordinatori dipartimentali o aziendali godono dei diritti e delle prerogative sindacali.
  5. Il Coordinamento Territoriale FLP Interno di Roma è rappresentato dal Coordinatore Territoriale, che viene eletto dagli iscritti dell’attuale provincia di Roma in occasione del Congresso Territoriale.
  6. Il Coordinamento Territoriale FLP Interno di Roma, in occasione del Congresso Territoriale, può eleggere anche un Vice-coordinatore Territoriale con funzioni vicarie. Quando ciò non si verifica il Vice-coordinatore Territoriale con funzioni vicarie può essere nominato dal Coordinatore Territoriale.
  7. Il Coordinatore Territoriale FLP Interno di Roma gode di tutti i diritti e le prerogative derivanti dalla rappresentatività sindacale ed ha la titolarità alla contrattazione decentrata in tutti gli uffici dell’Amministrazione Civile dell’Interno presenti nella provincia.
    Egli può esercitare il mandato direttamente in via esclusiva, o congiuntamente ad altri componenti della Segreteria Territoriale di Roma e può nominare i Coordinatori dipartimentali e aziendali negli uffici che sono sedi di RSU nei quali non è stato costituito un Coordinamento dipartimentale o aziendale o non si è proceduto alla elezione di un Coordinatore dipartimentale o aziendale.
    Inoltre, il Coordinatore Territoriale FLP Interno di Roma, convoca, presiede e coordina le riunioni della Segreteria Territoriale di Roma, amministra le risorse (quote del tesseramento) stornate dalla Federazione FLP al Coordinamento Territoriale di Roma FLP Interno, garantisce l’informazione a tutti gli iscritti della provincia, cura la propaganda ed il proselitismo tra i lavoratori e le lavoratrici.
  8. L’incarico di Coordinatore Territoriale della Provincia di Roma (eletto o di nomina commissariale) può essere conferito anche ad ex dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che lavoravano nella struttura territoriale, ora collocati in pensione e che sono regolarmente iscritti alla FLP-Pensionati.
  9. Il Vice-coordinatore Territoriale, gode di tutti i diritti e le prerogative derivanti dalla rappresentatività sindacale, ha funzioni vicarie e sostituisce il Coordinatore Territoriale, in caso di assenza, impedimento o perché delegato in specifiche funzioni dallo stesso Coordinatore Territoriale.
  10. La Segreteria Territoriale FLP Interno di Roma è composta, oltre che dal Coordinatore e dal Vice-coordinatore Territoriali, anche dai Coordinatori dipartimentali e aziendali eletti oppure nominati, dagli eletti RSU nei vari uffici della attuale provincia di Roma, che sono iscritti alla FLP + un massimo di 5 collaboratori, che possono essere nominati tra gli iscritti, dal Coordinatore Territoriale per particolari incarichi, considerati  di importanza strategica o per facilitare il raccordo tra gli iscritti e la Segreteria Territoriale anche per quanto riguarda altri uffici di particolare importanza che non sono sede di RSU.
  11. I componenti della Segreteria Territoriale FLP Interno di Roma godono di tutti i diritti e le prerogative derivanti dalla rappresentatività sindacale.
  12. La Segreteria Territoriale FLP Interno di Roma è l’organo consultivo del Coordinatore Territoriale, collabora con esso alle varie attività di ordine politico, organizzativo e amministrativo e lo assiste nelle decisioni.
    Essa viene riunita di norma ogni 4 mesi e comunque almeno 1 volta l’anno.
  13. Gli accreditamenti relativi alla Segreteria Territoriale FLP Interno di Roma sono di competenza della Segreteria Nazionale che, in ogni momento, può avocare a se (con provvedimento da sottoporre a ratifica del Comitato Direttivo Nazionale) la titolarità della contrattazione e degli altri diritti e prerogative sindacali.

PARTE TERZA

FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI
DEMOCRAZIA INTERNA

Art. 20 (funzionamento e formazione degli organismi)

a) Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo statuto, possono partecipare alla formazione degli organismi e delle cariche a tutti i livelli.
b) La convocazione degli organismi, contenente data, ora, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all’ordine del giorno, il limite di tempo non può essere comunque inferiore a 5 (cinque) giorni, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto della FLP.
c) Eventuali variazioni dell’ordine dei lavori indicati nell’ordine del giorno devono essere presentate ed eventualmente poste in votazione all’apertura dei lavori stessi.
d) Ogni organismo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.
e) Le riunioni degli organismi sono validamente costituite quando è presente in presenza o in modalità videoconferenza almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.
f) Le decisioni degli organismi vengono assunte a maggioranza semplice salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento del Coordinamento Nazionale FLP- Interno.

PARTE QUARTA

RISPETTO DELLO STATUTO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
INTERVENTI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 21 (rispetto dello statuto della Federazione FLP e del regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno).

Tutti gli iscritti alla FLP, che lavorano nell’ambito delle strutture del Ministero dell’interno e gli iscritti alla FLP-Pensionati ex dipendenti del Ministero dell’interno, in particolare se ricoprono cariche direttive negli organismi di base, organi di categoria, provinciali o nazionali, sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto della Federazione FLP e del Regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi.

Art. 22 (provvedimenti disciplinari)

  1. L’iscritto che vìoli lo Statuto della Federazione FLP e/o il Regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno o che si renda comunque responsabile di infrazioni di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome dell’organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
    a) richiamo scritto e censura;
    b) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
    c) sospensione da uno a sei mesi dall’iscrizione;
    d) espulsione.
  2. Le sanzioni di cui al punto a) vengono proposte dalla Segreteria Nazionale e comminate dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
  3. Le sanzioni di cui al punto b) vengono adottate per motivi di urgenza dalla Segreteria Nazionale e ratificate entro massimo 30 giorni dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
    Avverso tali provvedimenti è possibile proporre appello all’organo disciplinare della Federazione FLP.
  4. Per le sanzioni di cui ai punti c) e d) le modalità dell’azione disciplinare sono disciplinate dal Regolamento di attuazione dello Statuto della FLP e il giudizio, con l’eventuale provvedimento disciplinare, verranno esperiti dall’organo disciplinare della Federazione FLP.
    Il deferimento all’organo disciplinare e gli eventuali provvedimenti di urgenza sono di competenza della Segreteria Nazionale e richiedono la successiva approvazione (entro massimo 30 giorni) della maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.

Art. 23 (interventi sulle strutture territoriali)

  1. In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura o quando ricorrano motivi di particolare gravità la Segreteria Nazionale può intervenire per motivi di urgenza:
    a) per rimuovere i Coordinatori Territoriali della FLP Interno eletti, provvedendo a nominare in sostituzione dei Commissari Territoriali;
    b) per rimuovere e/o sostituire i Coordinatori Aziendali FLP Interno;
    c) per rimuovere il Coordinatore Territoriale FLP Interno di Roma, provvedendo a nominare in sostituzione un Commissario Territoriale;
    d) per rimuovere e/o sostituire i Responsabili Dipartimentali e i Responsabili Sezionali FLP Interno di Roma.
  2. Tali provvedimenti di urgenza, adottati dalla Segreteria Nazionale FLP Interno, richiedono la successiva approvazione (entro massimo 30 giorni) della maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.
  3. Se non ricorrono particolari motivi di urgenza, gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti delle strutture territoriali FLP Interno, sono riservati al Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.

PARTE QUINTA 

NORME DI GARANZIA

Art. 24 (responsabilità del Coordinamento Nazionale e delle strutture territoriali)

  1. La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla struttura che le ha contratte.
    La FLP e la FLP Interno non rispondono a qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto della mera dipendenza organizzativa, di tali obbligazioni.
  2. Il Coordinamento Nazionale FLP Interno risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Coordinatore Generale FLP Interno su mandato della Segreteria Nazionale e ratificate dal Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.
  3. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal Coordinamento Nazionale FLP Interno a favore di determinate strutture, costituiscono mera attività di assistenza senza assunzione di corresponsabilità.

18 ottobre 2024.


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