Notiziario n. 123 del 17 novembre 2025
Riconoscimento della RIA per chi propone il ricorso ora
Il parere e la posizione dell’Ufficio Vertenze Legali FLP
Con riferimento ad alcune richieste pervenuteci da alcuni iscritti e simpatizzanti, per provare ad ottenere il riconoscimento della RIA attraverso la proposizione di un ricorso, facciamo presente quanto segue:
La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, pubblicata l’11 gennaio 2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, 3 della legge n. 388/2000 che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio al fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA, incise positivamente sui giudizi ancora pendenti riguardanti ricorsi che gli interessati avevano presentato per ottenere il riconoscimento del diritto (buona parte dei quali sono stati promossi dall’Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP).
Il 25 gennaio 2024 la Federazione FLP scrisse al Governo sollecitandolo a dare piena e immediata esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, ma si trattava ovviamente di un’azione di tipo politico e quindi senza alcuna incidenza diretta di valenza giuridica (in quanto ormai dalla prima metà degli anni’90 – per effetto delle leggi Bassanini – nel sistema giudiziario italiano gli effetti del giudicato riguardano unicamente i partecipanti al ricorso e non si estendono ad altri, anche se versano nelle medesime condizioni dei ricorrenti).
A distanza di una settimana, dopo aver effettuato approfondimenti con i propri legali, la Federazione FLP, anche a cura del proprio Coordinamento dei Pensionati (in quanto i potenziali beneficiari della sentenza appartenevano in gran parte a quella categoria) pubblicava dei notiziari nei quali esplicitava considerazioni e indicazioni di ordine giuridico, valide e operativamente condivisibili anche oggi, che a nostro giudizio non paiono essere state rimesse in discussione da sentenze recenti di alcuni Tribunali.
Le considerazioni e le indicazioni espresse nel gennaio del 2024 trovarono successiva conferma in ulteriori ed autorevoli pareri legali dei quali richiamiamo il contenuto degli ultimi due capoversi che appaiono anche oggi estremamente pertinenti:
“Pertanto, pur non operando automaticamente l’istituto della prescrizione ed intervenendo ad oggi l’eventuale atto interruttivo inutiliter, è altissima la probabilità che l’Amministrazione, costituendosi in un eventuale giudizio, eccepisca l’inesigibilità per intervenuta prescrizione, circostanza che vedrebbe concludersi il giudizio con esito negativo per il ricorrente e condanna alle spese del lavoratore in favore del Ministero resistente”.
“Tanto esposto, si ritiene di poter affermare che la sentenza della Corte Costituzionale nr. 4/2024 non può produrre alcun effetto per coloro che avevano agito innanzi all’Autorità Giudiziaria e che avevano ottenuto una sentenza di rigetto passata in giudicato (o un provvedimento di perenzione), mentre per tutti gli altri risulterebbe imprudente e molto rischioso agire innanzi al Giudice essendo prescritto il credito e quindi con altissima probabilità di soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite”.
La “novità” di oggi, di cui ai comunicati di alcune OO.SS., deriva dalla recente sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, ma anche da quella del Tribunale di Napoli (la n. 461/2025, emessa il 31 gennaio 2025), che riconoscono entrambe il diritto del lavoratore a vedersi riconoscere la RIA maturata nel biennio 1991-1992.
Dette sentenze, non modificano i termini della questione, che riguarda in particolare la stragrande maggioranza di ex lavoratori e lavoratori che non hanno prodotto a suo tempo e poi reiterato ogni cinque anni, istanze interruttive anche a seguito della norma di interpretazione autentica varata a suo tempo dal Parlamento che circoscriveva l’applicazione delle maggiorazioni RIA fino a solo il 31.12.1990, e anzi tale situazione rafforza la considerazione presente nel parere legale sopra riportato sulla “altissima probabilità che l’Amministrazione, costituendosi in un eventuale giudizio ,eccepisca l’inesigibilità per intervenuta prescrizione”;
In considerazione delle valutazioni sopra riportate, anche in considerazione dei rischi che correrebbero i ricorrenti, riteniamo di non impegnare L’Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP in iniziative ricorsuali per il riconoscimento (ora per allora) della RIA, che nel 99,9% dei casi riguarderebbero:
- lavoratori che avevano già agito innanzi all’Autorità Giudiziaria e che avevano ottenuto (anche se non se lo ricordano o non ne hanno ricevuto notifica),
-
- una sentenza di rigetto passata in giudicato,
- un provvedimento di perenzione al quale non si sono opposti;
- lavoratori che non avevano a suo tempo e poi reiterato ogni cinque anni, istanze volte ad interrompere la prescrizione.
A cura dell’Ufficio Vertenze Legali della Federazione FLP
