Notiziario n. 24 del 8 febbraio 2024

Sentenza della Corte Costituzionale sulla RIA

L’Amministrazione risponde negativamente alle richieste delle organizzazioni sindacali


Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2004 depositata lo scorso 11 gennaio, in merito alla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, alcune organizzazioni sindacali avevano fatto pervenire al vertice burocratico del Ministero dell’Interno dei quesiti in merito a quali determinazioni l’Amministrazione intendeva assumere al fine di dare attuazione al dispositivo della sentenza. 

Contemporaneamente, sempre ad opera di alcune organizzazioni sindacali, si era scatenata la rincorsa a “chi la spara più grossa”, o a ingenerare quelle che alla fine potrebbero rivelarsi false aspettative, solo per strappare qualche iscrizione, o per far vedere “che comunque si fa qualcosa”.

La FLP, conscia della complessità del nostro ordinamento giuridico, della giurisprudenza consolidatasi in materia di efficacia retroattiva delle decisioni e di decadenza, nonché di estensione del giudicato amministrativo, aveva invece messo in guardia tutti in merito alla necessità di effettuare attente valutazioni e di tenere comportamenti adeguati.

Inoltre, essendo consapevole che l’eventuale applicazione della sentenza, per le problematiche appena evidenziate non fosse nella disponibilità di ogni singola Amministrazione (che non potrebbe agire su tali questioni “motu proprio”) in data 25 gennaio 2024, ha scritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Mantovano e ai Ministri dell’Economia e delle Finanze Giorgetti e della Pubblica Amministrazione Zangrillo.

Nel tardo pomeriggio di oggi e però pervenuta, da parte dell’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Amministrazione civile dell’Interno, una circolare indirizzata per conoscenza a tutte le organizzazioni sindacali, il cui contenuto era già stato notificato qualche ora prima a quei sindacati che avevano chiamato direttamente in causa il Ministero dell’Interno.

La circolare in questione, recita quanto segue:

“La Corte Costituzionale, con sentenza 4/2024 (pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale Corte Costituzionale n. 3 del 17 gennaio 2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, interpretando l’art 7, comma 1, del D.L. 384/92, conv. in L. 438/92, escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento della maggiorazione della RIA di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. 44/90. 

La decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. 

Al fine di consentire l’uniforme attuazione alla sentenza in oggetto, è stato richiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGOP nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica”. 

Con la circolare in questione e con le risposte fornite direttamente ai sindacati che avevano chiamato in causa il Ministero dell’Interno, l’Amministrazione ha sostanzialmente ribadito i concetti che nei giorni scorsi la FLP aveva espresso (con i propri notiziari n. 9-2024, 10-2024, 14-2024 e 19-2024).

Cosa succede ora?

In attesa e nella speranza di un’eventuale (ma improbabile) risposta da parte del Governo, che riguardi l’accoglimento delle istanze sindacali in via extragiudiziale, le Amministrazioni potrebbero notificare, a coloro che hanno già mandato o stanno mandando la richiesta/diffida, il proprio diniego all’accoglimento delle loro richieste (oppure il silenzio-diniego si concretizza dopo 30 giorni dall’invio della richiesta/diffida).

Il passo successivo (per non vanificare il tutto) dovrebbe essere il ricorso in giudizio contro l’avvenuto diniego alla richiesta/diffida o dopo il concretizzarsi del silenzio-diniego.

In tal caso, tenendo presente il quadro normativo che abbiamo più volte illustrato,, incomberebbe sui ricorrenti il rischio concreto di soccombenza giudiziale con conseguente condanna alle spese di giudizio che, al momento, appare l’ipotesi più probabile.


Scarica la Circolare Min_Interno n. 2284 del 08/02/2024


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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