Notiziario n. 103 del 17 ottobre 2025

Circolare con il nuovo regolamento 
per il Lavoro agile e il Coworking

che si applicherà dal 1 dicembre 2025 per la durata di due anni


In data odierna è stata diramata la Circolare con il il nuovo Regolamento riguardante il Lavoro agile e il Coworking in tutti gli uffici del Ministero dell’Interno.

Il risultato conseguito si è concretizzato attraverso un confronto sindacale serrato, nei tempi e nei contenuti, tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CISL/FP, CONFSAL/UNSA, FLP e CONFINTESA FP mentre, come è noto, sono rimaste escluse dal tavolo di confronto, oltre che da quello di contrattazione, FP/CGIL, UIL/PA e USB PI.

Contrariamente a quanto era stato annunciato dall’Amministrazione con una nota ufficiale del 8 ottobre 2025 che ne prevedeva l’adozione già dal 20 ottobre, questo regolamento che sostituisce integralmente, con riferimento al personale non dirigenziale del Comparto funzioni centrali e al personale dirigenziale dell’Area funzioni centrali, il Regolamento sul lavoro agile del 22 marzo 2024 ed il Regolamento per la gestione sperimentale delle attività in coworking del 18 gennaio 2024, si applicherà a decorrere dal 1 dicembre 2025 per la durata di due anni. 

Le attività preparatorie ed organizzative saranno avviate dal 20 ottobre 2025. 

Gli accordi individuali ancora in essere andranno sostituiti da nuovi accordi stipulati sulla base del nuovo Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 

Per quanto attiene al coworking, al fine di garantire la rotazione, il dipendente che abbia già svolto l’attività in coworking nel biennio precedente sarà ammesso a partecipare nel biennio successivo solo in caso di disponibilità di posti nella sede richiesta, rimasti vacanti dopo l’espletamento della procedura di cui all’art. 22 del nuovo regolamento-

Ciascun ufficio di livello dirigenziale generale svolgerà, ogni due anni, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL – Comparto Funzioni Centrali, anche a livello decentrato, una verifica delle attività che non possono essere espletate in modalità agile o in coworking.

Per le articolazioni territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l’anzidetta verifica è effettuata dal dirigente titolare dell’Ufficio che comunicherà gli esiti al titolare dell’Ufficio capofila delle sedi RSU di riferimento ai fini dell’informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2022-2024. 

In ogni caso, il dirigente interessato valuterà gli aspetti di particolare riservatezza, per i quali non è consentito lo svolgimento della prestazione in modalità agile, allo scopo di garantire le prioritarie esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica degli Uffici della Pubblica Sicurezza.

Decorso un anno dall’entrata in vigore del presente atto, l’Amministrazione, nel rispetto degli istituti di partecipazione sindacale, si riserva di rivedere le procedure di cui all’art.22, relative alla prestazione di lavoro svolta in coworking. In caso di modifiche si procederà alla riformulazione del testo del presente regolamento.

A livello territoriale, saranno oggetto di contrattazione integrativa di sede, ai sensi dell’art. 7, comma 7 del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024, i criteri di adeguamento di quanto definito dagli articoli 3 e 11 del nuovo regolamento.

Le norme relative allo smart working previste nel nuovo Regolamento si applicano, ove compatibili con la vigente disciplina contrattuale, ai dirigenti dell’area funzioni centrali, in via provvisoria e nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per il triennio 2022/2024.


Novità in materia di “lavoro agile”
rispetto al Regolamento che era stato adottato il 22 marzo 2024:

Casi di priorità per l’accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto (coworking)

Possono beneficiare di priorità nell’accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto i lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche di cui alla legge I 06/2025, i lavoratori “caregivers familiari”, i lavoratori e le lavoratrici con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché i lavoratori che documentino particolari personali o familiari esigenze di salute, anche temporanee, i lavoratori che prestino servizio in una sede distante oltre i 150 Km (andata e ritorno) dal luogo di residenza e i lavoratori neoassunti, per la durata del vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Procedura di accesso al lavoro agile

L’eventuale diniego, anche parziale, di ammissione al lavoro agile deve essere adeguatamente motivato e comunicato sia al lavoratore richiedente, sia al Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Casi di estensione del numero di giornate rese in smart working

Con l’accordo individuale è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile (smart working), previsto fino ad un massimo di 8 giorni al mese, di:

  • ulteriori 8 giorni mensili per i dipendenti con disabilità in condizioni di gravità accertata o affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o con documentate particolari personali esigenze di salute;
  • ulteriori 4 giorni mensili per i dipendenti “caregivers familiari” o con figli fino a 12 anni di età (o senza alcun limite di età per figli in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. I 04/1992) o che documentino particolari e familiari esigenze di salute, anche temporanee;
  • ulteriori 2 giorni mensili per i dipendenti che prestino servizio in una sede distante oltre i 150 Km (andata e ritorno) dal luogo di residenza.

Trattamento giuridico ed economico

Nelle giornate di attività in lavoro agile, il personale non dirigenziale ha diritto all’erogazione del buono pasto. A tal fine le ore di lavoro della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto se avesse reso la prestazione in presenza.

Monitoraggio

Presso ogni Dipartimento, Prefettura e Ufficio periferico di Pubblica Sicurezza sede di RSU è istituito un organismo composto da rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, con il compito di effettuare l’analisi delle criticità emerse dai singoli report, al fine di introdurre eventuali correttivi nell’ottica della migliore funzionalità degli Uffici e delle relative esigenze organizzative.

E’ istituito, altresì, un tavolo a livello nazionale, presso il Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per l’approfondimento di questioni di carattere generale, con le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali triennio 2022-2024.


Per quanto concerne il coworking sono state introdotte le seguenti novità
rispetto al Regolamento che era stato adottato il 22 marzo 2024:

Destinatari

È ammesso al coworking il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile, in servizio presso le Prefetture -Uffici territoriali del Governo, i Commissariati del Governo di Trento e Bolzano e i Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, per le Libertà Civili e l’Immigrazione e per l’Amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, nonché le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

In particolare, le Prefetture non potranno ospitare in coworking più di 3 unità in servizio presso altre Prefetture o Dipartimenti; sarà consentito ad un massimo di 3 unità in servizio presso ciascuna Prefettura di svolgere la prestazione lavorativa in coworking presso altra Prefettura o presso i sopra citati Dipartimenti.

Questi ultimi non potranno ospitare in coworking più di 10 unità ciascuno e sarà consentita ad un massimo di 10 unità in servizio presso ciascuno dei suddetti Dipartimenti di svolgere la prestazione lavorativa in coworking presso altra Prefettura o Dipartimento di cui sopra.

Presso le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale sarà consentito ad un massimo di 1 unità in servizio svolgere la prestazione lavorativa in coworking esclusivamente presso altra Commissione Territoriale. Ciascuna Commissione non potrà ospitare in coworking più di 1 unità.

Il coworking coinvolge, quali sedi ospitanti, le 40 Prefetture – Uffici territoriali del Governo più opzionale dai dipendenti in sede di presentazione della domanda; ove le sedi scelte dovessero essere in numero superiore, il Dipartimento formerà una graduatoria tra i dipendenti che hanno manifestato la disponibilità a svolgere la prestazione in coworking nelle Prefetture ex aequo all’ultimo posto.

Peraltro, al fine di garantire la rotazione, il dipendente che abbia già svolto l’attività in coworking nel biennio precedente sarà ammesso a partecipare nel biennio successivo solo in caso di disponibilità di posti nella sede richiesta, rimasti vacanti.

Per il personale in servizio presso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il competente Dipartimento avvierà un periodo di sperimentazione della durata di un anno, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, che sarà avviato entro il mese di novembre 2025.

Gli accordi individuali che riguardano lo smart working ancora in essere andranno sostituiti da nuovi accordi stipulati sulla base del nuovo Regolamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Scarica la Circolare n. 86708 del 17/10/2025
per il nuovo Regolamento riguardante il Lavoro agile e il Coworking

Scarica il nuovo Regolamento riguardante il Lavoro agile e il Coworking
che entrerà in vigore del 1 dicembre 2025

Scarica il modello per redigere l’Accordo individuale di Lavoro agile


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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