Notiziario n. 43 del 3 marzo 2026

FLP e SUNAS chiedono la revisione urgente del Protocollo d'intesa

concernente la formazione e l’aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali dell’Amministrazione Civile dell’Interno


Il rinnovo del Protocollo d’intesa concernente la formazione e l’aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali dell’Amministrazione Civile dell’Interno era stato da noi più volte sollecitato (in quanto era scaduto il 14 novembre 2025). 

Il rinnovo era stato nel frattempo siglato, a nostra insaputa, il 12 febbraio 2026, ma il documento, è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali solo in data 20 febbraio 2026.

Dalla sua lettura ci siamo accorti che il testo contiene alcune criticità strutturali e non appare finalizzato a realizzare l’obiettivo dichiarato, ovvero: “favorire e sostenere la formazione professionalmente qualificata dei Funzionari Assistenti Sociali, armonizzandola con l’obbligo formativo delle 40 ore annue previsto per i dipendenti pubblici”.

Al contrario, esso rende di difficile ed incerta realizzazione l’assolvimento dell’obbligo formativo ordinistico, demandando la sua attuazione ad accordi attuativi tra soggetti diversi, con gli effetti pratici di generare ritardi, causare disparità territoriali e, in definitiva, di impedire la concreta fruibilità del diritto alla formazione professionale per i Funzionari Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno.

In data odierna (come FLP e SUNAS) abbiamo quindi inviato al vertice burocratico dell’Amministrazione civile dell’Interno, al Presidente del CNOAS e al Segretario Generale della SNA, una richiesta di revisione urgente del sopra richiamato Protocollo d’intesa, il cui contenuto riportiamo di seguito:

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Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di tutela dei diritti professionali e delle condizioni di lavoro degli Assistenti Sociali, segnalano alcune criticità strutturali del Protocollo d’intesa del 12 febbraio 2026, sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), concernente la formazione e l’aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Il testo del protocollo sopra richiamato non appare finalizzato a realizzare l’obiettivo dichiarato, ovvero: “favorire e sostenere la formazione professionalmente qualificata dei Funzionari Assistenti Sociali, armonizzandola con l’obbligo formativo delle 40 ore annue previsto per i dipendenti pubblici”.

Al contrario, rende di difficile ed incerta realizzazione l’assolvimento dell’obbligo formativo ordinistico, demandando la sua attuazione ad accordi attuativi tra soggetti diversi, con gli effetti pratici di generare ritardi, causare disparità territoriali e, in definitiva, di impedire la concreta fruibilità del diritto alla formazione professionale per i Funzionari Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno.

1. Il contesto: la insufficienza strutturale dell’offerta SNA per gli Assistenti Sociali

E’ un dato di fatto documentato, già rilevato nelle corrispondenze intercorse tra le scriventi organizzazioni sindacali e l’Amministrazione nel corso degli anni, che l’offerta formativa specifica per i Funzionari Assistenti Sociali erogata dalla SNA nell’ambito della propria programmazione didattica ordinaria non é mai stata (e non lo è neppure attualmente) sufficiente a garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo ordinistico, il quale richiede il conseguimento di almeno 60 crediti formativi nel triennio (Regolamento CNOAS, approvato l’11/12/2021, ai sensi del DPR 137/2012).

Le ragioni di questa insufficienza sono strutturali e non contingenti:

  • I corsi SNA hanno vocazione generalista e trasversale per l’intero personale della Pubblica Amministrazione: il numero di corsi specificamente dedicati alle competenze professionali del servizio sociale, alle metodologie di intervento, alla normativa di settore e alla deontologia é inevitabilmente limitato rispetto alla domanda.
  • I Funzionari Assistenti Sociali dell’Amministrazione Civile dell’Interno sono oltre 300, distribuiti su tutto il territorio nazionale nelle Prefetture e nelle strutture periferiche: l’offerta centralizzata con sede prioritaria alla residenza “Carlo Mosca” di Roma non é accessibile, per ragioni logistiche e organizzative, alla grande maggioranza del personale.
  • La SNA da anni propone presso la sede”Carlo Mosca” di Roma un unico corso all’anno, a cui sono ammessi a  partecipare al massimo una sessantina di funzionari assistenti sociali.
  • Analogamente, il piano formativo Syllabus, pur rilevante per le competenze trasversali dei dipendenti pubblici, non risponde ai fabbisogni formativi specifici e obbligatori della professione di Assistente Sociale né é accreditato ai fini del conseguimento dei crediti formativi ordinistici.

In questo quadro, i Protocolli d’intesa tra Ministero dell’Interno, SNA e CNOAS hanno assolto, nelle edizioni precedenti (2019 e 2022), una funzione essenziale: “colmare il gap tra l’offerta SNA e il fabbisogno ordinistico, riconoscendo che la formazione accreditata dall’Ordine – erogata da soggetti autorizzati in tutte le modalità previste (in presenza, online, territoriale) – é integrata nell’orario di servizio e valida ai fini del monitoraggio della formazione del pubblico impiego.
Questa funzione risulta gravemente compromessa dal nuovo testo.

2. Le criticità strutturali del Protocollo del 12/02/2026

a) La riduzione dell’oggetto ai soli corsi SNA e la subordinazione della formazione territoriale ad accordi attuativi.

L’art. 2, comma 1, del Protocollo circoscrive l’oggetto principale del medesimo alla formazione realizzata dalla SNA, con sede prioritaria alla residenza “Carlo Mosca”. La formazione a livello territoriale, che nella prassi consolidata dei Protocolli precedenti costituiva la modalità principale di assolvimento dell’obbligo da parte della grande maggioranza del personale, viene relegata al comma 2 come ipotesi eventuale e condizionata:

“Potranno, altresì, essere progettati e promossi percorsi formativi a livello territoriale, anche in collaborazione con i Consigli territoriali dell’Ordine e previo specifico accordo attuativo con essi.”

Questa architettura produce conseguenze concrete di straordinaria gravità organizzativa:

  • Ogni singola iniziativa formativa a livello territoriale diventa condizionata alla stipula di uno specifico accordo attuativo tra SNA, Ministero dell’Interno e il Consiglio regionale dell’Ordine competente.
    Considerando che i Funzionari Assistenti Sociali sono presenti in tutte le regioni italiane, ciò richiederebbe la negoziazione e formalizzazione di almeno 20 accordi attuativi regionali, con tempi, procedure e contenuti non predefiniti.
  • I tempi necessari alla negoziazione, approvazione e stipula di tali accordi sono incompatibili con la cadenza annuale degli obblighi formativi: è ragionevolmente prevedibile che i professionisti trascorrano mesi, o interi anni, nell’attesa che gli accordi necessari vengano perfezionati, senza poter accedere alla formazione in orario di servizio.
  • L’assenza di criteri predefiniti negli accordi attuativi apre la strada a contenuti, modalità e condizioni radicalmente diversi da regione a regione, rendendo strutturalmente impossibile garantire un trattamento omogeneo dei Funzionari Assistenti Sociali su tutto il territorio nazionale.

b) La totale assenza della formazione online

Il Protocollo del 12/02/2026 non menziona in alcun punto la formazione a distanza e online. Questa omissione é particolarmente grave alla luce di tre considerazioni convergenti:

  • Il Regolamento CNOAS per la formazione continua del 2021 riconosce espressamente la formazione a distanza come modalità pienamente valida per il conseguimento dei crediti formativi: ignorarla nel Protocollo significa escludere dalla copertura del riconoscimento in orario di servizio una quota rilevante dell’offerta accreditata disponibile.
  • Il Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP-0045394-P del 12/06/2025) ha esplicitamente stabilito che la formazione é riconosciuta ai fini delle 40 ore “a prescindere dalle modalità di erogazione (formazione in autoapprendimento; formazione in presenza; formazione blended)”: il Protocollo risulta quindi più restrittivo di quanto la normativa vigente riconosce.
  • La formazione online costituisce, per i professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale e spesso impegnati in sedi con ridotto organico, la modalità più accessibile e compatibile con le esigenze di servizio: ignorarla significa penalizzare proprio i lavoratori nelle condizioni più difficili.

c) Il carattere facoltativo e discrezionale del riconoscimento ai fini delle 40 ore

L’art. 2, comma 4, del nuovo Protocollo stabilisce:

“É facoltà degli enti coinvolti valutare se e in che termini la formazione organizzata nell’ambito del presente protocollo possa essere riconosciuta ai fini della formazione obbligatoria ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001 concorrendo al monte ore annuali di formazione indicate dalla Funzione Pubblica.”

Tale formulazione é in contraddizione con gli atti ministeriali già vigenti. Il Ministero dell’Interno stesso, tramite il proprio Referente per la Formazione (nota prot. 0047691 del 30/05/2025), aveva già stabilito che la formazione CNOAS “va considerata a pieno titolo quale attività formativa” e che “andrà inserita nella scheda di rilevazione alla voce <Altra formazione certificata>”. Prevedere ora una “facoltà'” discrezionale di riconoscimento significa smentire, nello stesso documento, una posizione già assunta dall’Amministrazione in sede tecnica.

Il risultato é che i singoli uffici e le singole Prefetture potranno interpretare la clausola di discrezionalità per negare il riconoscimento in orario di servizio della formazione ordinistica, generando un contenzioso prevedibile e una disparità di trattamento inaccettabile.

3. L’effetto complessivo: un Protocollo che ostacola anziché favorire

Mettendo insieme le tre criticità descritte, l’effetto complessivo del Protocollo del 12/02/2026 è quello di creare, per il Funzionario Assistente Sociale, un sistema formativo che:

  • garantisce certezza giuridica solo per i corsi SNA – strutturalmente insufficienti per numero, specificità e accessibilità geografica a soddisfare l’obbligo ordinistico dei 60 crediti triennali;
  • subordina ogni altra formazione accreditata a una catena di accordi attuativi tra soggetti diversi (SNA, Ministero, Consigli regionali dell’Ordine) con tempi, criteri e contenuti non predefiniti, rendendo imprevedibile e disomogenea la possibilità di formarsi in orario di servizio;
  • Esclude la formazione online dall’ambito di applicazione, in contraddizione con il Regolamento CNOAS e con le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • Affida il riconoscimento ai fini delle 40 ore alla discrezionalità degli enti coinvolti, rendendo instabile e contestabile un diritto che i citati atti ministeriali avevano già consolidato.
  • In altri termini, il Protocollo non realizza l’armonizzazione auspicata tra obbligo ordinistico e obbligo formativo richiesto nel pubblico impiego: la indebolisce. Un professionista che – già oggi non riesce ad adempiere all’obbligo formativo esclusivamente tramite i corsi SNA e che lo ha sempre fatto ricorrendo alla formazione accreditata dall’Ordine a livello territoriale o online, si troverà in una condizione di maggiore incertezza rispetto alla situazione precedente al Protocollo.

4. Le modifiche necessarie

Le scriventi organizzazioni sindacali chiedono all’Amministrazione dell’Interno e alla SNA di avviare con urgenza la procedura di revisione del Protocollo, nell’ambito del Gruppo di lavoro operativo congiunto previsto dall’art. 4 del medesimo, con l’introduzione delle seguenti modifiche strutturali:

a) Ampliamento dell’oggetto del Protocollo all’intera formazione accreditata dall’Ordine

L’art. 1 dovrà stabilire chiaramente che il Protocollo regola e disciplina l’intera formazione continua accreditata dal CNOAS o dai Consigli regionali dell’Ordine, in tutte le modalità di erogazione previste dal Regolamento CNOAS (in presenza, online, a distanza, territoriale), non limitandosi alla sola offerta SNA.

b) Eliminazione del requisito degli accordi attuativi per la formazione territoriale

La formazione territoriale – previamente accreditata dall’Ordine – dovrà essere riconosciuta direttamente nell’ambito del Protocollo, senza subordinarla alla stipula di accordi attuativi con i singoli Consigli regionali. L’accreditamento da parte del CNOAS o dei Consigli regionali dell’Ordine costituisce già garanzia di qualità sufficiente e non necessita di un ulteriore livello di negoziazione.

c) Inserimento esplicito della formazione online

Il Protocollo dovrà menzionare espressamente la formazione a distanza e online come modalità pienamente riconosciuta, in linea con il Regolamento CNOAS del 2021 e con le indicazioni del DFP del 12/06/2025.

d) Riconoscimento automatico della formazione ordinistica ai fini delle 40 ore

Il comma 4 dell’art. 2 dovrà essere sostituito con una disposizione che sancisca il riconoscimento automatico ed obbligatorio della formazione ordinistica ai fini dell’obiettivo delle 40 ore, in conformità con la nota del Referente per la Formazione del Ministero dell’Interno del 30/05/2025 e con la nota DFP del 12/06/2025, entrambe vincolanti per l’Amministrazione.

e) Clausola esplicita di riconoscimento in orario di servizio

Il Protocollo dovrà ripristinare la clausola presente nel Protocollo del 2022, stabilendo che la frequenza delle attività formative accreditate dall’Ordine é riconosciuta integrata all’orario di servizio, a prescindere dalla modalità di erogazione e dal soggetto erogatore.

5. Conclusioni

Le scriventi organizzazioni sindacali rappresentano che le criticità segnalate non riguardano aspetti marginali o di dettaglio, ma la struttura stessa del sistema di formazione professionale dei Funzionari Assistenti Sociali. Un Protocollo che non garantisce l’accesso alla formazione accreditata in orario di servizio – o che lo subordina a procedure di dubbia e lenta realizzazione – non assolve alla sua funzione e si pone in contrasto con i principi che ne ispirano la sottoscrizione, con la normativa ordinistica e con gli stessi atti ministeriali già adottati dall’Amministrazione in materia.

Si chiede pertanto che l’Amministrazione dell’Interno e la SNA convochino con urgenza il Gruppo di lavoro operativo congiunto previsto dall’art. 4 del Protocollo, con l’obiettivo di adottare un accordo attuativo integrativo che, nelle more della revisione formale del testo, garantisca ai Funzionari Assistenti Sociali la piena fruibilità della formazione accreditata dall’Ordine in orario di servizio e in tutte le modalità previste dal Regolamento CNOAS.

Si rimane in attesa di un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione della presente, con indicazione delle iniziative che l’Amministrazione intende adottare per risolvere le criticità segnalate.


Scarica il Protocollo d’intesa (firmato il 12 febbraio 2026)
per la formazione e l’aggiornamento professionale in favore degli Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno.

Scarica la lettera del 3 marzo 2026 di FLP e SUNAS
con la richiesta di revisione urgente del Protocollo d’intesa


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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