Notiziario n. 47 del 13 marzo 2026

Formazione e aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali

Nuova interlocuzione con l’Amministrazione per risolvere le problematiche del Protocollo d’intesa 


Come avevamo già anticipato con il precedente Notiziario n. 43 dello scorso 3 marzo, il Protocollo d’intesa, siglato lo scorso 12 febbraio, concernente la formazione e l’aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali dell’Amministrazione Civile dell’Interno contiene alcune criticità strutturali e non appare finalizzato a realizzare l’obiettivo dichiarato, ovvero: “favorire e sostenere la formazione professionalmente qualificata dei Funzionari Assistenti Sociali, armonizzandola con l’obbligo formativo delle 40 ore annue previsto per i dipendenti pubblici”.

Al contrario, esso rende di difficile ed incerta realizzazione l’assolvimento dell’obbligo formativo ordinistico, demandando la sua attuazione ad accordi attuativi tra soggetti diversi, con gli effetti pratici di generare ritardi, causare disparità territoriali e, in definitiva, di impedire la concreta fruibilità del diritto alla formazione professionale per i Funzionari Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno.

Dopo aver inviato ai soggetti interessati una richiesta di revisione urgente del Protocollo, siamo stati, nei giorni scorso contattati dall’Amministrazione, che sembra intenzionata a risolvere la problematica che si è creata.

Nella giornata di ieri (12 marzo) abbiamo pertanto inviato una nuova lettera a tutti i soggetti interessati, il cui testo è riportato sotto:

§

1. Premessa

Con la presente nota, la FLP e il Sunas intendono dare seguito alle interlocuzioni intercorse con codesta Amministrazione in merito al Protocollo d’intesa per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Funzionari Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno, sottoscritto il 12/02/2026 tra il Ministero dell’Interno, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS).

L’obiettivo di questa nota è contribuire in modo costruttivo all’individuazione di soluzioni concrete, che consentano di superare alcune criticità rilevate, nella prospettiva di una regolamentazione organica e coerente dell’obbligo formativo dei Funzionari Assistenti Sociali.

Come emerso nel corso del confronto informale già avviato, le questioni sollevate investono in larga parte materie che attengono alla sfera regolatoria interna dell’Amministrazione — in particolare al rapporto di lavoro, al regime orario e all’applicazione degli accordi collettivi — e che non richiedono, né rendono necessaria, una rinegoziazione del Protocollo con il CNOAS.

A tal fine, si propone che l’Amministrazione adotti un apposito atto regolamentare – nella forma di circolare vincolante – che, recependo il Protocollo 2026 e i pronunciamenti già adottati in materia, offra una disciplina sistematica e uniforme dell’obbligo formativo dei Funzionari Assistenti Sociali su tutto il territorio nazionale.

Trattandosi, pertanto, di materie su cui l’interlocuzione con le organizzazioni sindacali è non solo possibile ma doverosa e utile, queste OO.SS. intendono offrire un contributo propositivo.

2. Il quadro normativo di riferimento: la doppia identità professionale

I Funzionari Assistenti Sociali in servizio presso il Ministero dell’Interno sono portatori di una doppia identità giuridica: sono dipendenti pubblici soggetti alle norme del lavoro nelle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) e, al contempo, professionisti iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali, sottoposti al relativo ordinamento professionale (L. 84/1993; DPR 137/2012) e al Codice Deontologico.

Da questa doppia identità deriva un doppio obbligo formativo, autonomo e concorrente, che un’adeguata disciplina regolamentare non può ignorare né gerarchizzare unilateralmente:

  • Obbligo ordinistico: conseguimento di almeno 60 crediti formativi ogni triennio, di cui almeno 15 su ordinamento professionale e deontologia (Regolamento CNOAS 11/12/2021), la cui violazione integra illecito disciplinare ai sensi del DPR 137/2012.
  • Obbligo del pubblico impiego: completamento di almeno 40 ore annue di formazione, integrate negli obiettivi individuali di performance (Atto di indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 16 gennaio 2025).

Questi due obblighi non sono semplicemente paralleli, ma convergenti: la formazione ordinistica soddisfa anche l’obbligo del pubblico impiego, e tale convergenza deve essere esplicitamente riconosciuta dall’Amministrazione in un atto formale.

3. La catena logico-giuridica: formazione ordinistica equivale a orario di servizio

La riconducibilità della formazione ordinistica all’orario di servizio si desume da una catena logico-giuridica in tre passaggi, che sussiste indipendentemente dall’introduzione dell’obbligo delle 40 ore annue:

  1. La formazione ordinistica è obbligatoria per legge (L. 84/1993; DPR 137/2012), e la sua violazione integra illecito disciplinare.
  2. L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale.
  3. Un obbligo formativo imposto dalla legge in capo al dipendente, che l’Amministrazione è tenuta a supportare ai sensi della norma sopracitata, si svolge per definizione nell’ambito dell’orario di servizio.

Tale impostazione era stata pacificamente recepita già nel Protocollo stipulato nel 2019 tra il Ministero dell’Interno, SNA e CNOAS, il cui art. 3 prevedeva espressamente:

«I Funzionari Assistenti Sociali in servizio presso l’Amministrazione civile dell’Interno, anche partecipanti ai corsi organizzati dal CNOAS o da altri soggetti da esso accreditati, saranno considerati in servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 53, co. 8, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione dell’Interno.»

3.1 La conferma del Dipartimento della Funzione Pubblica (giugno 2025)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella risposta alle FAQ della Direttiva del 14 gennaio 2025 (nota DFP-0045394-P del 12 giugno 2025), ha chiarito inequivocabilmente che concorrono al conseguimento dell’obiettivo delle 40 ore annue:

«la formazione obbligatoria degli ordini professionali, i corsi di aggiornamento previsti dagli albi professionali. […] Tutta la formazione è riconosciuta a prescindere dalle modalità di erogazione […] e dal soggetto erogatore.

3.2 La posizione già assunta dallo stesso Ministero dell’Interno (maggio 2025)

Ancora più rilevante, ai fini della presente nota, è la posizione espressa dalla Direzione Centrale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile — Ufficio XIV — nella nota prot. n. 0047691 del 30 maggio 2025, indirizzata alla Prefettura di Napoli:

«Tale formazione, pertanto, va considerata a pieno titolo quale attività formativa per i Funzionari Assistenti Sociali che svolgono la propria attività presso il Ministero dell’Interno ed in sede di monitoraggio annuale andrà inserita nella scheda di rilevazione alla voce “Altra formazione certificata” per il numero di ore attestate dall’Ente che ha svolto la formazione.»

Si tratta di un precedente vincolante sotto il profilo della coerenza amministrativa interna: il Ministero ha già formalmente riconosciuto la formazione ordinistica come pienamente valida ai fini delle 40 ore. Il Protocollo 2026, che rimette tale riconoscimento a una mera «facoltà», si pone in contraddizione con la posizione già ufficialmente assunta dalla stessa Amministrazione, e deve essere superato attraverso un atto definitivo e vincolante.

4. La proposta principale: una circolare vincolante dell’Amministrazione

Come già anticipato, le questioni che queste OO.SS. solleva attengono a materie di competenza esclusiva dell’Amministrazione – il regime orario, l’applicazione del CCNL, la declinazione operativa dell’obbligo delle 40 ore di formazione – che non richiedono necessariamente una rinegoziazione del Protocollo con il CNOAS. Tali materie rientrano pienamente nel perimetro della contrattazione e del confronto sindacale, e si prestano a essere regolate mediante un apposito atto regolamentare dell’Amministrazione.

Si propone pertanto, anche per velocizzare e semplificare il processo, che codesta Amministrazione adotti una circolare vincolante che, recependo e integrando il Protocollo 2026, disciplini in modo organico e uniforme l’obbligo formativo dei Funzionari Assistenti Sociali, prevedendo le indicazioni e le garanzie di seguito illustrate.

5. Le garanzie da prevedere nell’atto regolamentare

A) Ripristino della clausola di servizio effettivo (art. 3 del Protocollo 2019)

L’atto regolamentare deve contenere una norma esplicita – con il medesimo tenore dell’art. 3 del Protocollo 2019 – che stabilisca che i Funzionari Assistenti Sociali che partecipano ad attività formative accreditate dall’Ordine sono da considerarsi in servizio a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione.

Si sottolinea che questa clausola non è una concessione aggiuntiva: è la traduzione contrattuale di una posizione giuridica già esistente (obbligo di legge = orario di servizio) che era stata formalmente riconosciuta nel 2019 e che non avrebbe dovuto essere rimossa.

B) Riconoscimento automatico della formazione ordinistica ai fini delle 40 ore annue

Alla luce della posizione già espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dallo stesso Ministero dell’Interno, l’atto regolamentare deve prevedere esplicitamente che la formazione ordinistica degli Assistenti Sociali:

  • concorre automaticamente al monte ore annuo di 40 ore previsto dall’Atto di indirizzo del 16 gennaio 2025;
  • viene inserita nella scheda individuale di rilevazione annuale alla voce “altra formazione certificata”, per il numero di ore attestate dall’ente erogatore;
  • non è rimessa ad alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

Si precisa che la clausola di «facoltà» di cui all’art. 2, comma 4, del Protocollo 2026 deve intendersi riferita unicamente alla cosiddetta “formazione in house organizzata” dalle Prefetture, che segue criteri e logiche distinte e non si sovrappone alla formazione accreditata dall’Ordine. Le due filiere formative non si escludono, e l’atto regolamentare deve chiarirlo esplicitamente.

C) Riconoscimento di tutta la formazione accreditata dall’Ordine, indipendentemente dal soggetto erogatore

Il Protocollo 2026 limita il proprio campo di applicazione alle sole attività formative organizzate dalla SNA o realizzate attraverso specifici accordi attuativi. D’altra parte, è un dato oggettivo che la SNA non è in grado di garantire, da sola, l’assolvimento dell’obbligo triennale di 60 crediti per gli oltre 300 Funzionari Assistenti Sociali distribuiti sul territorio nazionale.

L’atto regolamentare deve pertanto prevedere esplicitamente che sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi le attività e gli eventi realizzati da soggetti autorizzati dal CNOAS o convenzionati con il Consiglio Nazionale o con i Consigli Regionali dell’Ordine, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 9 del Regolamento per la Formazione Continua obbligatoria degli Assistenti Sociali (CNOAS, 11/12/2021), in qualsiasi modalità erogati (presenza, FAD sincrona, FAD asincrona, blended).

Questa misura produce effetti positivi su più piani: promuove l’aggiornamento continuo con un’offerta formativa qualificata e pertinente al profilo professionale; garantisce l’accesso alla formazione anche ai colleghi che operano in sedi periferiche o isolate, spesso con un solo Assistente Sociale presente in tutta la Prefettura (per i quali l’accesso alla formazione residenziale centrale è concretamente difficile o impossibile); consente un significativo risparmio di risorse pubbliche, trattandosi di formazione qualificata e accreditata a costo zero per l’Amministrazione.

D) Adeguamento quantitativo e qualitativo dell’offerta SNA

L’offerta formativa attualmente proposta dalla SNA agli Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno risulta ampiamente insufficiente sotto il profilo quantitativo e strutturalmente discriminatoria sotto il profilo dell’accessibilità. Il modello attuale – basato su un’unica edizione residenziale annuale presso la sede centrale, rivolta a circa 60 professionisti su oltre 300 – non è in grado di soddisfare né l’obbligo triennale ordinistico né l’obbligo annuale del pubblico impiego.

Si chiede pertanto che l’Amministrazione, nell’ambito dell’atto regolamentare e nel confronto con la SNA, preveda:

  • l’erogazione di almeno 2-3 sessioni formative specifiche per Funzionari Assistenti Sociali per anno formativo;
  • l’adozione sistematica di modalità di erogazione a distanza (webinar, piattaforme digitali), per ampliare la platea dei destinatari e ridurre i costi di partecipazione;
  • l’accreditamento presso il CNOAS dei corsi SNA a carattere generalista che abbiano rilevante attinenza con il profilo professionale dell’Assistente Sociale (es. comunicazione istituzionale, gestione dei conflitti, etica pubblica), con riserva di posti per i Funzionari Assistenti Sociali.

E) Formazione territoriale come componente strutturale, non eventuale

L’art. 2, comma 2, del Protocollo 2026 tratta la formazione territoriale in collaborazione con i Consigli Regionali dell’Ordine come una mera eventualità, subordinata a «previo specifico accordo attuativo».

Come già sottolineato, è necessario precisare che la clausola di «facoltà» di cui all’art. 2, comma 4, del Protocollo 2026 deve intendersi riferita alla cosiddetta “formazione in house”,  organizzabile in sede locale dalle Prefetture ad integrazione delle modalità di formazione succitate.

Per evitare che si  producano eccessive disparità strutturali e di opportunità tra colleghi che operano nelle grandi sedi e quelli che operano in sedi periferiche, si suggerisce che l’atto regolamentare preveda la predisposizione di  modelli standard di “Accordi attuativi” con i Consigli Territoriali dell’Ordine, che i singoli Prefetti potranno utilizzare per la realizzazione di percorsi formativi territoriali, come ulteriore componente strutturale del piano formativo. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per i Prefetti e per i Poli Formativi Regionali di promuovere e realizzare specifici protocolli locali.

F) Meccanismo di monitoraggio con informazione alle Organizzazioni Sindacali

Il Protocollo 2026 (art. 4) prevede un Gruppo di lavoro congiunto tra le sole tre Parti istituzionali, con riunione annuale. Manca qualsiasi coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, nonostante la materia incida direttamente sul rapporto di lavoro e sul regime orario dei dipendenti.

Si richiede che l’Atto  regolamentare preveda un meccanismo di informazione periodica alle OO.SS., coerente con le prerogative di informazione riconosciute dal D.Lgs. 165/2001 e dagli accordi sindacali vigenti, relativo agli esiti del monitoraggio annuale e alle eventuali criticità di accesso territoriale. In alternativa, si chiede di valutare l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con le OO.SS. sul tema della formazione dei Funzionari Assistenti Sociali.

6. Conclusioni e richiesta

La FLP  e il Sunas  auspicano che questa nota possa essere recepita nello spirito collaborativo con cui è stata redatta. Le proposte qui avanzate non perseguono obiettivi di contrapposizione, ma mirano a una disciplina organica, coerente e giuridicamente solida di una materia che, allo stato attuale, presenta lacune e contraddizioni che espongono sia i Funzionari Assistenti Sociali sia l’Amministrazione stessa a rischi di trattamento non uniforme sul territorio nazionale e di contenzioso.

Si chiede pertanto a codesta Amministrazione:

  • di avviare un confronto formale con le Organizzazioni Sindacali, nelle sedi e con le modalità previste dalla normativa vigente, sulla disciplina complessiva dell’obbligo formativo dei Funzionari Assistenti Sociali;
  • di adottare una circolare vincolante che recepisca le garanzie indicate nella presente nota, con particolare riferimento al ripristino della clausola di servizio effettivo e al riconoscimento automatico della formazione ordinistica ai fini delle 40 ore annue;
  • di promuovere, in sede di confronto con la SNA, un adeguamento dell’offerta formativa ai requisiti quantitativi e di accessibilità territoriale indicati nella presente nota.

Ci si rende disponibili per qualsiasi chiarimento e per un incontro tecnico di approfondimento in tempi compatibili con le urgenze della materia.

§


Scarica il Protocollo d’intesa (firmato il 12 febbraio 2026) per la formazione e l’aggiornamento professionale in favore degli Assistenti Sociali del Ministero dell’Interno.

Scarica la lettera del 3 marzo 2026 di FLP e SUNAS con la richiesta di revisione urgente del Protocollo d’intesa

Scarica la lettera del 12 marzo 2026 di FLP e SUNAS con la richiesta di revisione urgente del Protocollo d’intesa


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno