Notiziario n. 10 del 3 febbraio 2025
RSU del 14, 15 16 aprile 2025 e orientamenti espressi dall’Aran
Aggiornamento del materiale pubblicato sul nostro sito web alla pagina RSU 2025 e Orientamenti espressi dall’Aran su relazioni sindacali (soggetti ammessi alla contrattazione ed altre prerogative sindacali) e riconoscimento buono pasto in smart working
Vi segnaliamo che dal dal menù “Informative” di questo sito web è possibile accedere al sottomenù “RSU 2025” dove sono pubblicati il materiale informativo e la modulistica utile per la presentazione delle liste alle elezioni RSU del 14, 15 16 aprile 2025.
Di recente abbiamo aggiunto:
la Circolare A.RA.N. RSU n. 1/2025 prot. 553 del 16.1.2025
e il Manuale istruzioni RSU 2025
pubblichiamo inoltre:
il parere Aran CFC140 – Relazioni sindacali che spiega, a seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali – periodo contrattuale 2022-2024 – avvenuta il 27 gennaio 2025, quali sono i soggetti sindacali titolari delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni.
“A seguito della sottoscrizione del CCNL Funzioni Centrali – periodo contrattuale 2022-2024 – avvenuta il 27 gennaio 2025 quali sono i soggetti sindacali titolari delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni?
Il CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, definisce con chiarezza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali.
In dettaglio, l’art.7 – in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 – stabilisce che:
- i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 3);
- i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale (comma 4).
Pertanto, dall’entrata in vigore del CCNL 2022-2024, avvenuta il 28 gennaio 2025, saranno ammessi alla contrattazione integrativa solo le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo CCNL, indipendentemente dal fatto che il negoziato sia già stato avviato o che lo stesso venga avviato successivamente alla firma del nuovo CCNL.
L’unica eccezione alla regola sopra riportata è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. In altre parole nel caso in cui presso l’amministrazione sia stata firmata una ipotesi di contratto integrativo prima del 28 gennaio 2025. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta ipotesi già sottoscritta prima del 28 gennaio 2025 saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato.
Quanto sopra si applica anche alle altre forme di relazioni sindacali (informativa, confronto, ecc) come espressamente previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del CCNL 27 gennaio 2025. Sotto tale profilo non rilevano sentenze di primo grado, peraltro non definitive, pronunciate su un contratto di un altro comparto di contrattazione”.
e il Parere Aran CFC141b – sul riconoscimento buono pasto in smart working
“In caso di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto?
L’art. 14, comma 3, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 27.1.2025 disciplina l’attribuzione del buono pasto nelle giornate in cui viene svolto lavoro agile. La norma in parola dispone che “ Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile, sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.
Infatti, poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.
Tale disciplina non modifica in alcun modo quella relativa alle condizioni e ai requisiti per l’erogazione dei buoni pasto tutt’ora vigenti. Pertanto, eventuali permessi orari fruiti nel corso della giornata in lavoro agile saranno scomputati dall’orario teorico al fine della verifica della sussistenza del requisito di durata della prestazione necessario per la maturazione del buono pasto”.
Scarica il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025
A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno