Notiziario n. 125 del 18 novembre 2025

Incentivi alle funzioni tecniche 
per le prestazioni pregresse e già rese

Resoconto della riunione del Tavolo Sindacale Nazionale del 13 novembre 2025 per l’Ipotesi di Accordo attuativo per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del decreto legislativo 50/2016


Lo scorso 13 novembre si è svolta, in modalità videoconferenza, la riunione del Tavolo Sindacale Nazionale per firmare l’Ipotesi di Accordo attuativo per la distribuzione del fondo di cui all’art. 113 del decreto legislativo 50/2016.

La firma dell’accordo in questione è necessaria per effettuare il pagamento di quei dipendenti che hanno lavorato dal 2017 in poi a seguito di incarichi loro conferiti (che sono stati poi svolti) in base al precedente codice degli appalti.

Ciò che ha fatto perdere molto tempo sono state le molteplici richieste del MEF, al quale l’accordo, già siglato quasi due anni fa dalle organizzazioni sindacali, era stato inviato per il consueto controllo di legittimità e di sostenibilità economica.

Il MEF ha dapprima richiesto al Ministero dell’Interno di ricevere della documentazione integrativa. Successivamente ha preteso una nuova firma dell’accordo (che è avvenuta lo scorso mese di luglio) poiché esso viene considerato “generatore di spesa pubblica” (cosa che in un primo momento non era stata richiesta).

Alla fine il MEF ha preteso la firma di un nuovo accordo riguardante nel dettaglio e nel concreto tutti gli impegni di spesa (nel senso di ogni impegno di spesa) delle stazioni appaltanti interessate.
Di conseguenza, le Risorse Finanziarie del Ministero dell’Interno sono state impegnate per mesi nell’elaborazione degli allegati dell’accordo stesso al fine di soddisfare le richieste avanzate dal MEF.

In merito al lavoro svolto dalle Risorse Finanziarie della nostra Amministrazione riportiamo in sintesi l’informativa fornita al tavolo sindacale dal Dottor Francesco Puglisi:

  • L’accordo in discussione riguarda le prestazioni rese a partire dal 2017 e fino all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Non riguarda comunque in nessun caso la dirigenza.
  • Questo è il primo, ma non l’ultimo, degli accordi che riguardano o riguarderanno il “pregresso”. Poiché anche l’anno prossimo (e forse anche gli anni successivi) vi sarà la necessità di prendere delle decisioni in merito a quelle situazioni riguardano prestazioni già effettuate ma per le quali non è stata ancora perfezionata la documentazione.
  • Per poter liquidare le prestazioni già rese è infatti necessario che le stazioni appaltanti abbiano provveduto ad effettuare: 1) gli accantonamenti (che è stato possibile fare solo a partire dall’anno 2019, ovvero subito dopo la diramazione della“Circolare Varrata”), 2) i successivi versamenti (che sono iniziati solo a decorrere da novembre/dicembre 2023) della somme accantonate nei capitoli d’entrata, con la successiva riassegnazione al Ministero.
  • Nello specchietto grafico (di individuazione delle somme versate dalle stazioni appaltanti) che è stato fornito alle OO.SS. prima della riunione ci possono essere delle imprecisioni. Ciò deriva dal fatto che in sede di prima attuazione le stazioni appaltanti non avevano ben chiaro come dovesse essere effettuato il versamento e pertanto avevano provveduto ad accantonare e versare il 2% dell’importo della somma dell’appalto.
    Dopo che (nel mese di giugno 2023) fu approvato il regolamento, furono invece applicati i principi stabiliti nello stesso, i quali prevedono una diversa metodologia di retribuzione, con una percentuale a scalare, a seconda dell’importo dell’appalto.
  • Poiché i dirigenti, in base al vecchio codice degli appalti, non potevano percepire incentivi per le funzioni tecniche, nei casi in cui dette funzioni sono state svolte da loro, non sono state accantonate e versate le somme.
  • Non si è comunque provveduto ad assegnare le relative somme laddove gli adempimenti (accantonamento e versamento) non sono stati effettuati oppure la documentazione non risulta perfezionata.
  • Negli allegati all’accordo sono indicate le figure con gli importi spettanti, ma non i nominativi dei beneficiari, che verranno comunque successivamente resi noti  con le pubblicazioni in “Amministrazione Trasparente”.
  • Nonostante gli importi relativi al pagamento delle somme contemplate in questo primo accordo siano già disponibili, la liquidazione non potrà avvenire prima del 10 dicembre prossimo venturo nella migliore delle ipotesi… e nel caso (assai probabile) in cui non si riuscisse a completare tutti gli adempimenti entro quella data, la liquidazione potrà avvenire solo tra il mese di aprile e quello di giugno del 2026.
  • L’accordo in questione, una volta firmato, dovrà infatti essere trasmesso all’UCB e all’IGOP per la verifica della documentazione e per la certificazione. Dopodiché, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, il pagamento degli importi ai beneficiari dovrà seguire le stesse regole del pagamento delle somme del Fondo Risorse Decentrate. Pertanto, la Direzione Risorse Finanziarie del Ministero dell’Interno, dovrà ripartire ed inviare i soldi alle diverse stazioni appaltanti, le quali dovranno poi provvedere ad effettuare la liquidazione dei relativi importi ai beneficiari.

Nel corso della riunione è emerso che nei confronti di alcune stazioni appaltanti si è già generato del contenzioso… ed altro contenzioso porrebbe generarsi in seguito alla firma dell’accordo.
Possiamo quindi immaginare che alcune situazioni troveranno una soluzione solo all’esito del contenzioso.

Come FLP ci siamo già dichiarati disponibili a firmare l’accordo in questione.


Scarica l’ipotesi di accordo attuativo per la distribuzione del fondo
di cui all’art. 113 del decreto legislativo 50/2016 (il cui testo è però suscettibile di modifiche)
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Scarica gli allegati in PDF (che dovrebbero essere presto sostituiti da file più leggibili in formato excel.

Allegato 1     Allegato 2     Allegato 3     Allegato 4    

Allegato 5     Allegato 6     Allegato 7    Allegato 8


A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno


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